Vittima del dovere: non rientrano gli atleti Fiamme gialle infortunati durante le competizioni sportive
Un atleta Fiamme Gialle di judo, dipendente della Guardia di finanza, durante le Olimpiadi restava ferito al ginocchio a causa di una violenta leva dell’arto, con infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Egli richiedeva di essere riconosciuto come vittima del dovere.
Dopo la sentenza negativa del Tribunale di Milano e della Corte d’Appello, egli si rivolgeva alla Corte di Cassazione.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, nello svolgimento di una gara sportiva vi è il cd. “rischio consentito” soprattutto in presenza di una gara di uno sport caratterizzato da necessaria violenza e contatto fisico, come il Judo.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17435 del 30.05.2022, nega che la situazione in esame sia riconducibile alla qualità di vittima del dovere ribadendo che “quando, nell’ambito di competizioni internazionali, il rischio cui è esposto l’atleta militare è quello tipico (comune cioè) ad ogni sportivo della disciplina praticata, l’eventuale infermità, se riportata quale conseguenza di un contatto fisico tra i giocatori, correlato esclusivamente all’attività sportiva, non vale a far guadagnare, a chi ne è colpito, la condizione di vittima del dovere”.
Per questo motivo, La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.