Vidimazione registro dei volontari esente dall’imposta di bollo
L’art. 17 comma 1 del Codice del terzo settore prescrive l’obbligo di tenuta di un apposito registro dei volontari che svolgono attività a favore dell’ente in modo continuativo.
Il registro del volontari deve contenere per ciascun soggetto le generalità e il codice fiscale o, in alternativa il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza e la data di inizio e cessazione dell’attività svolta.
Tale registro deve essere vidimato da un Notaio, da un pubblico ufficiale o dal segretario comunale e, con la risposta a interpello n. 333 pubblicata il 4 luglio dall’Agenzia delle Entrate viene confermata l’esenzione dall’imposta di bollo a tutti gli enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Cts.
Tale esenzione viene estesa a tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del terzo settore.