Vedere la partita nel circolo non è reato

Non commette il reato di abusiva trasmissione previsto dalla legge sul diritto d’autore se si trasmette un programma sportivo criptato all’interno di un circolo ricreativo quando che per previsione statutaria non ha finalità di lucro. Così si è espresso Tribunale di Bari con Sentenza 28 marzo 2017, n. 1413.

Quotidiano Diritto – Il Sole 24 Ore – 13 luglio 2017

Diritto d’autore, vedere la partita al circolo non è reato

di Andrea A. Moramarco

Chi trasmette un programma sportivo criptato all’interno di un circolo ricreativo che, per statuto, non persegue finalità di lucro, utilizzando una smart card legittimamente detenuta e idonea alla ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente domestico, non commette il reato di abusiva trasmissione previsto dalla legge sul diritto d’autore.

La responsabilità penale scatta solo se la trasmissione avviene in un esercizio commerciale e per vedere la partita si paga un biglietto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Bari 1413_17

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile