Tracciabilità dei movimenti finanziari oltre i 516,46 euro

L’Agenzia delle Entrate con propria Risoluzione 102-E del 19 novembre 2014 chiarisce che tutti i soggetti che adottano la disciplina di favore prevista dalla legge 398 del  91 dovranno certificare la tracciabilità di tutti i pagamenti ed incassi per un importo superiore 516,46 euro. In attuazione dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, le modalità di effettuazione dei movimenti finanziari effettuati da e verso i soggetti sopra citati, dovranno essere effettuati  tramite conti correnti bancari o postali, carte di credito o bancomat o con assegni bancari non trasferibili.
In pratica, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 prescrive l’utilizzo di mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle  movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il mancato utilizzo dell’adozione della tracciabilità al di sopra dei 516,46 euro farà decadere l’applicazione delle disposizioni agevolative previste dalla legge n. 398 del 1991.
È pertanto evidente il proposito del legislatore di estendere a tutti i soggetti che hanno optato per la legge 398 del 1991 l’obbligo di adottare la tracciabilità delle movimentazioni in denaro non solo alle società e associazioni sportive dilettantistiche, ma anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente istituite senza fini di lucro, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.
“In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991”.
L’Agenzia  precisa che qualora vengano meno, nel corso dell’anno, i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui ne sono venuti meno i requisiti applicativi.

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