Temporanea partecipazione alla vita associativa di un’asd

Le ulteriori quote pagate dal socio tesserato per fruire di altre prestazioni e servizi da parte di un’associazione sportiva dilettantistica non sono indice di temporaneità della vita associativa e debbono essere considerate corrispettivi specifici” perciò decommercializzate . Questo è quanto ha ribadito la C.T. Provinciale di Reggio Emilia con al sentenza n. 229/2016.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, emetteva avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2010, ad un’associazione sportiva dilettantistica, contestandole la perdita dei requisiti volti a beneficiare delle agevolazioni fiscali, recuperando a tassazione ires, irap e iva. L’Agenzia ha ritenuto non rispettato da parte dell’ASD, l’art. 148, comma 8, lettera c) del TUIR,: disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

In sintesi, l’Agenzia riteneva che gli associati pur avendo versato la quota associativa, quando richiedono altri servizi a fronte dei quali versano un’ulteriore quota, anche differenziata, la stessa si configura come temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in violazione della norma richiamata.

L’ASD ricorreva evidenziando particolarmente che la tessera sociale dava il diritto di partecipare agli eventi della vita associativa, ma questo non significava che l’associato vi avesse diritto senza sostenere ulteriori oneri, posto che ciascuno di essi aveva un costo specifico differenziato rapportato alla tipologia del servizio richiesto e risorse impegnate, al costo degli istruttori da retribuire, al numero degli associati che intendevano parteciparvi e così via; pertanto il solo fatto di dover versare quote differenziate per i vari corsi e di non frequentarli tutti non significava temporaneità della partecipazione alla vita associativa né tantomeno inconsapevolezza di far parte di un’associazione; la consapevolezza era invece chiara agli associati, come dimostrato dalle interviste effettuate con gli stessi, fatto riportato negli atti, da cui risultava che a tutti era stato consegnato lo statuto ed esposta la mission dell’associazione. Pertanto si chiedeva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.

L’Agenzia si costituisce in giudizio rifacendosi sostanzialmente alle motivazioni dell’atto impugnato.

La sentenza

La C.T. Prov. Ha ritenuto che i principi esposti dall’art. 148, comma 8, lettera c, TUIR, siano stati  correttamente riportati nello statuto sociale come pure rispettati di fatto nella vita sociale, tali principi non possono essere contestati dal fatto che con l’acquisizione della tessera sociale questa non desse diritto di partecipare, senza altri costi, a tutte le iniziative sociali, a tutti i corsi avendo anche costi differenziati che non potevano, logicamente, essere accollati a tutti gli associati anche a chi non vi partecipava.

In conclusione il fatto che per ogni corso per ogni iniziativa, venisse fatto versare all’associato partecipante una quota ulteriore non significa assolutamente che vi fosse una temporaneità degli stessi nella vita associativa ma solo che veniva correttamente imputato a ciascun associato la quota di costo che l’associazione sopportava per quell’iniziativa cui lo stesso partecipava”.

Pertanto la C.T. Prov. Accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato atto, con condanna alle spese dell’Ufficio.

Ctp 18-07-2016 n. 229

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