Tarsu e locali di culto religioso: l’esenzione è permessa solo in caso di verifica concreta dei requisiti
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla Tarsu è necessario che il Comune impositore accerti l’effettiva destinazione dei locali al culto religioso oltre alla verifica che lo si abbia dichiarato nella denuncia originaria o in quella di variazione.
Questo è quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1837 del 6 giugno 2022.
Un’associazione, aderente alla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, impugnava le cartelle di pagamento relative alla Tarsu degli anni 2007 -2011 pretesa dal Comune sostenendo che i locali oggetto di tassazione beneficiavano della esenzione prevista dal Regolamento comunale in materia di Tarsu.
Il comune impositore assoggettava a tassazione i locali accessori al luogo del culto pari a 55 mq, deducendo che il concetto di edificio destinato al culto non comprende anche il legame funzionale con quei locali pur accessori e pertinenziali all’edificio principale. La Corte ha smentito questa affermazione sostenendo che “la Tarsu non si applica per edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all’attività del culto stesso”.
La Corte rigettava però il ricorso dell’Associazione poiché per essere valida l’esenzione non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto, ma è necessaria una verifica concreta dell’effettiva destinazione di tali locali per tale scopo. In sintesi, pur se si deve rettificare la motivazione delle sentenze impugnate nel senso sopra indicato, le decisioni meritano conferma, con il rigetto del ricorso.