Stop a convegni e seminari di formazione
Ulteriori misure di contenimento più rigide su scala nazionale per la gestione dell’emergenza da COVID-19. Oltre l’importante serie di misure igienico-sanitarie, tra cui il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro, sono previste anche lo sospensione temporaneo di numerose attività che potrebbero essere fonte di ulteriore proliferazione del contagio.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Quotidiano Lavoro – 9 marzo 2020
Stop a convegni e seminari di formazione ma resta il rebus dei corsi sulla sicurezza
di Mario Gallo
Con il D.P.C.M. 4 marzo 2020, si avvia la terza fase di gestione dell’emergenza da COVID-19, con la messa in campo di ulteriori misure di contenimento più rigide su scala nazionale; in particolare, tale provvedimento oltre a dettare una serie importante di misure igienico – sanitarie (cfr. allegato 1 ), tra cui il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro (cd. droplet), prevede anche lo sospensione temporanea di numerose attività che potrebbero essere fonte di ulteriore proliferazione del contagio.
Il blocco delle attività convegnistiche
Tra queste spicca la sospensione dei “congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale” (art. 1, c.1, lett.a).
Il divieto è valido sull’intero territorio nazionale fino al prossimo 3 aprile, salvo ulteriori proroghe, e comporta, quindi, il blocco temporaneo dei convegni e dei congressi in tutti gli ambiti, compresi ovviamente anche quelli di lavoro e di salute e di sicurezza sul lavoro; vista la ratio della norma tale sospensione si ritiene applicabile anche ai seminari ed eventi similari fermo restando, ovviamente, il ricorso alla modalità a distanza (es. webinar, etc.).
L’effetto appare, quindi, notevole per tutte quelle professioni per le quali è obbligatoria la formazione continua con l’acquisizione di crediti (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, medici, ingegneri, etc.) specie per l’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro deve va ricordato che per diverse figure (RSPP, ASPP, formatori, coordinatori nei cantieri, etc.) una parte dei crediti può essere maturata anche attraverso la partecipazione ai seminari e i convegni, secondo quanto prevede l’Accordo Stato – Regioni 6 luglio 2016.
Corsi di formazione: da chiarire l’estensione della sospensione
Più problematica, invece, appare l’applicazione dell’altra misura prevista all’art. 1, c.1, lett.d), riguardante lo stop della formazione in aula; tale norma, infatti, sospende fino al 15 marzo 2020 tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado e quelle universitarie e parla genericamente anche di “corsi professionali, master..”.
Nella definizione di “corsi professionali” sembrano rientrare i corsi erogati dagli enti di formazione professionali, finalizzati al conseguimento di qualifiche e l’aggiornamento, ma non appare altrettanto chiaro se comprenda anche i corsi obbligatori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro regolati dal D.Lgs. n.81/2008, e da altri provvedimenti in materia (Accordi Stato – Regioni 21.11.2011; Accordo Stato – Regioni 22.02.2012; Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016).
Su questo punto si potrebbe obiettare, però, che in effetti tutto sommato la stessa norma stabilisce espressamente “ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza” e, quindi, considerato il suo carattere straordinario, tutti i corsi in tale ambito possono essere tenuti attraverso l’e-learning; tuttavia, la richiamata disciplina ordinaria prevede la possibilità di erogare i corsi attraverso tale modalità sono nelle ipotesi tassativamente previste.
Considerato, quindi, il carattere obbligatorio della formazione sulla salute e la sicurezza e le sue finalità di conferire piena applicazione ai principi di protezione del diritto alla salute di cui agli artt. 32 e 41 Cost., non sembra condivisibile la tesi della sospensione generalizzata di tali attività, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori, i preposti, i dirigenti e gli addetti alle emergenze.
In tali casi appare, invece, più ragionevole ritenere che andranno applicate con rigorosità le misure igienico – sanitarie riportate nell’allegato 1 al citato D.P.C.M. 4 marzo 2020, tenendo solo quei corsi ritenuti indispensabili e limitando al minimo i partecipanti, fermo restando che misure più restrittive potrebbero essere previste dalle Regioni e dalle Aziende Sanitarie
Locali; si tratta, comunque, di un profilo problematico che richiede quanto prima un chiarimento, almeno a livello ministeriale.
Gli orientamenti di AIFOS
Tale linea interpretativa appare seguita anche dall’AIFOS, una delle maggiori associazioni nazionali di formatori, che con il comunicato 5 marzo 2020, ha fornito alcune indicazioni precisando che “ove possibile, i corsi di formazione vanno rimandati a data da destinarsi” valutando quelle che sono le scadenze formative imminenti, limitandosi così a effettuare solo i corsi aziendali indispensabili e presso il cliente, nel rispetto di quanto prevede il citato allegato 1 e l’art. 1, c.1, lett. b) del D.P.C.M. 4 marzo 2020.
Da rilevare che l’associazione, da sempre impegnata attivamente nella diffusione di un concetto ampio di salute e di sicurezza sul lavoro e della responsabilità sociale, ha messo a punto anche le “Linea guida per formatori, consulenti, rspp e datori di lavoro in tema di gestione del rischio biologico da coronavirus”; si tratta di un ottimo lavoro che al p.2 riporta le buone prassi per lo svolgimento dei corsi di formazione da applicare tenendo presente di quanto riportato anche nel citato comunicato.
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