Srl non agevolata se è assente la dicitura “sportiva dilettantistica”

Una Srl sportiva che nell’anno di verifica non riportava la dicitura “sportiva dilettantistica”, come prevede l’art. 90, comma 17 della L. 289/2002, non ha il riconoscimento dei vantaggi fiscali. Questo, in sintesi, è l’interpretazione della C.T. Reg. Piemonte con la sentenza n. 1072/34/15.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate di Torino emetteva avviso di accertamento, nel 2011, nei confronti di una società a responsabilità a seguito di verifica fiscale per il periodo di imposta 2006-2008.

Nel concreto l’Ufficio contestava i benefici fiscali che la società vantava, di fatto, di possedere, i requisiti di una “società sportiva dilettantistica” e recuperava a tassazione, con relative sanzioni, i componenti attivi e passivi col regime ordinario di Ires, Irap, Iva, considerando irregolare la tenuta della contabilità.

Tale recupero era motivato dal fatto che la Srl gestiva una palestra ed organizzava corsi di ginnastica e similari, con messa a disposizione di macchinari tecnico-sportivi per il fitness e il body building, prestazioni accessorie quali saune e docce solari, con modalità del tutto simili a palestre gestite da imprenditori commerciali, pertanto, non poteva fruire della qualifica di società dilettantistica. Inoltre, nei rapporti con l’utenza con insegne, messaggi pubblicitari, pagine web, tessere rilasciate ai clienti, si presentava come “palestra”, ignorando ogni riferimento alla qualificazione di sportiva dilettantistica.

Avverso l’avviso di accertamento la Srl proponeva molteplici deduzioni, tra le quali vantava il riconoscimento del CONI.

La CTP  respingeva il ricorso, ritenendo non rispettato il requisito di cui all’art. 90, comma 17, della L. n. 289 del 2002, che prevede l’indicazione nella ragione sociale la denominazione “sportiva dilettantistica”, inoltre la Srl non aveva prodotto valide prove contrarie allo svolgimento dei attività a carattere imprenditoriale, come asserito dai verificatori.

La Srl si appellava, motivando che non sussisteva la violazione dell’art. 90, L. n. 289 del 2002, con riferimento all’indicazione obbligatoria della denominazione sociale, di essere riconosciuta dal CONI e carenza di motivazioni nella sentenza e dell’accertamento.

La Sentenza

La Commissione Tributaria Regionale di Torino con la citata sentenza n. 1072/34/15, riteneva infondato l’appello e lo rigettava.

Le motivazioni erano poste con l’insufficente autoqualificazione dell’Ente sulla base della sola definizione o descrizione societaria con conseguente necessità di una valutazione condotta, caso per caso, sulla reale natura dell’Ente e sull’attività in concreto dalla stessa esercitata”. Il riconoscimento del CONI “non appare comunque preclusivo dell’accertamento da parte del Fisco della sussistenza in concreto dei requisiti – soggettivi ed oggettivi – richiesti dalla normativa fiscale vigente per la concessione di agevolazioni tributarie”… e l’Ufficio “ha evidenziato sia l’assenza del requisito soggettivo che di quelli oggettivi, inoltre la CTR rileva che la denominazione della Srl “ non reca – quanto meno nel 2006 e comunque prima della modifica statutaria del 2008 – l’indicazione prevista dal comma 17 dell’art. 90 della L. n. 289 del 2002 circa la finalità sportiva e la ragione dilettantistica”, pertanto ai fini fiscali nel 2006 la Srl non poteva essere considerata società sportiva e quindi l’attività esercitata era caratterizzata da natura commerciale.

CT Reg Piemonte 1072-34-15

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