Sport dilettantistico, il plafond non è rapportato ai mesi attività

Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti senza fini di lucro, per poter beneficiare della determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’Iva, per la semplificazione di alcuni adempimenti contabili e della certificazione dei corrispettivi, possono optare per legge 398/1991. La condizione è l’aver conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250 mila euro. Per tali soggetti di nuova costituzione il plafond dei proventi a 250mila euro ha valore per l’intero anno e non rapportato al periodo di effettiva attività. Questa è la conclusione alla quale è giunta la Ctp di Pesaro, sentenza 319/1/2016.

Il caso

Sulla base di un controllo da parte della Siae, l’Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino, emetteva avviso di accertamento nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, disconoscendo la corretta applicazione della legge 398/91, in particolare essendosi costituita il 22 giugno 2010, le veniva contestata il superamento del plafond, ricalcolando il massimale di proventi in rapporto ai giorni di operatività, 192 giorni, riducendolo da 250mila a 131.507 euro con la conseguente decadenza dei benefici fiscali e l’applicazione del regime ordinario per l’anno 2011.

L’associazione impugnava l’atto, sostenendo tra l’altro l’insussistenza del superamento del plafond, avendo dichiarato proventi commerciali per un importo inferiore ai 250mila euro e l’inapplicabilità del ragguaglio ai giorni operativi, poiché non previsto dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate costituitosi in giudizio, confermava la legittimità risultante dell’operato in sede di accertamento, precisando che a supporto della propria tesi, sussiste documentazione ministeriale chiarificatrice.

La sentenza

La Ctp, considerata fondata l’eccezione, analizzava nel merito la legge 398/91, precisando che nella stessa non è presente alcun riferimento al computo del plafond in giorni per il primo anno di attività, di conseguenza il limite anno è fissato in 250mila euro indipendentemente dal periodo di durata dell’esercizio. Nel merito della documentazione ministeriale citata dall’Ufficio, i giudici di Pesaro affermano che non giustifica per nulla un trattamento differenziato per coloro che costituiscono l’associazione nel corso dell’anno. “In assenza di specifica disposizione di legge e di un trattamento particolare per il primo anno è evidente che anche i soggetti neo costituiti possono usufruire per intero del plafond di euro 250mila. Va aggiunto che in tutti i casi di regimi fiscali speciali il legislatore quando ha voluto una particolare applicazione per il primo anno di attività lo ha espressamente stabilito.”   

Pertanto la Ctp accoglie il ricorso per l’assoluta mancanza di una specifica disposizione normativa.

Nota

Tale interpretazione si ritiene debba essere efficace, per analogia, anche quando l’associazione già costituita, in possesso del solo codice fiscale, debba richiedere la partita Iva negli anni successivi al verificarsi dell’esigenza di svolgere oltre l’attività istituzionale anche operazioni di natura commerciale.

Ctp Pesaro 319-1-2016 OMIS

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