Sponsorizzazioni verso ASD a deducibilità vincolata

Confermata l’integrale deducibilità, in capo a una società commerciale, dei costi pubblicitari sostenuti a titolo di sponsorizzazione a favore di un’associazione sportiva dilettantistica di pallacanestro con la Sentenza n. 1048/2017 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Bari.

Eutekne.info – 24 agosto 2017

Sponsorizzazioni sportive a deducibilità condizionata. Per la Regionale di Bari sopra i 200.000 euro conta l’inerenza

Enrico SAVIO

Nella sentenza n. 1048/2017, la Commissione tributaria regionale di Bari ha confermato l’integrale deducibilità, in capo a una società commerciale, dei costi pubblicitari (350.000 euro) sostenuti a titolo di sponsorizzazione a favore di un’associazione sportiva dilettantistica di pallacanestro.
In particolare, i giudici baresi, considerati soddisfatti i presupposti di legge per la deducibilità dei costi promozionali eccedenti il limite di cui all’art. 90 comma 8 della L. 289/2002, hanno respinto l’appello del Fisco avverso la decisione dei giudici di primo grado. Secondo la Commissione tributaria, infatti, la società resistente avrebbe “inequivocabilmente” documentato la certezza, l’effettività e l’inerenza delle spese di sponsorizzazione così come richiesto dall’art. 109 del TUIR.

Nell’ambito dei servizi promozionali che le associazioni sportive possono offrire ai propri partner commerciali, si possono distinguere le prestazioni pubblicitarie in senso stretto, quelle di sponsorizzazione nonché le spese di rappresentanza. Immediata conseguenza della qualificazione del tipo di prestazione è rappresentata dalla diversa deducibilità fiscale del costo da parte di chi lo sostiene.

In ogni caso, l’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 prevede la piena deducibilità quali spese pubblicitarie (ex art. 108 comma 2 del TUIR) delle sponsorizzazioni sportive sostenute nel limite annuo di euro 200.000.
Tali corrispettivi, in denaro o natura, devono essere indirizzati a finanziare specifiche attività promozionali svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche a favore del soggetto erogante, delle quali si dovrà fornire adeguata documentazione sul loro reale svolgimento (circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2003).

Tuttavia, il legislatore, pur premurandosi di definire un’area a “deducibilità garantita” per coloro che intendano finanziare il mondo sportivo dilettantistico attraverso le sponsorizzazioni, nulla ha previsto qualora l’impegno economico del singolo partner commerciale ecceda l’importo annuo di 200.000 euro.
La stessa Amministrazione finanziaria (ris. n. 57/2010) ha sottolineato la necessità di applicare le regole ordinarie di cui all’art. 109 del TUIR (competenza, certezza, oggettiva determinabilità, inerenza) ogni qualvolta le sponsorizzazioni eccedano il limite di cui sopra, potendo lo sponsor dedurre dal proprio reddito quanto erogato ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, qualora il rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

Ciò premesso, nella fattispecie in commento il Fisco ha impugnato la sentenza della C.T. Prov. Bari n. 2015/8/14, che aveva riconosciuto a una società commerciale la piena deducibilità delle sponsorizzazioni sportive eccedenti il limite annuo di 200.000 euro, lamentando sia la violazione dell’onere della prova da parte del contribuente, sia l’errore motivazionale commesso dai giudici provinciali, rei di non aver prodotto una decisione frutto di un proprio ragionamento logico-giuridico bensì di essersi limitati a sposare apoditticamente la tesi della società.

Le spese eccedenti sono state adeguatamente documentate e motivate

Tuttavia, in entrambi i gradi di giudizio il contribuente aveva fornito adeguata documentazione dell’esistenza delle operazioni oggetto di contestazione, nonché della relativa inerenza all’attività d’impresa svolta.
La Commissione tributaria regionale, considerando alquanto generiche la contestazioni mosse dal Fisco in appello, valutata la bontà del comportamento dei giudici provinciali nell’iter logico-giuridico seguito nell’elaborazione della propria decisione e considerati soddisfatti i presupposti di legge in tema di “inerenza” della spesa, ha ritenuto di respingere l’appello confermando la piena deducibilità delle sponsorizzazioni eccedenti i 200.000 euro annui trattandosi di costi certi, effettivi e inerenti.

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C.T. Reg. Bari 28.3.2017 n. 1048-3-17

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