Sponsorizzazioni: prove solide per la deducibilità fiscale

È essenziale che il contribuente dimostri l’effettività dei costi di sponsorizzazione ai fini della deducibilità. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 5271 del 28 febbraio 2024.

L’Agenzia delle Entrate aveva originariamente contestato le spese per sponsorizzazioni sostenute da un contribuente, relative all’ Irpef dell’anno 2007, ritenendo che fossero eccessive, oltre al fatto che mancava una dimostrazione della vera attività di sponsorizzazione prestata. Tuttavia, la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la ripresa a tassazione delle spese era illegittima. Inoltre, la Commissione tributaria regionale ha sottolineato che la decisione sulle modalità di sponsorizzazione rientra nell’autonomia imprenditoriale del contribuente, concludendo che le sponsorizzazioni erano inerenti all’attività imprenditoriale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha presentato un ricorso, sostenendo che il giudice non aveva adeguatamente esaminato l’effettività delle spese. Inoltre, l’amministrazione ha evidenziato che il contribuente non aveva fornito prove sufficienti dell’effettivo svolgimento delle attività sponsorizzate.

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la C.t.r. non avesse analizzato in modo adeguato la mancanza di prova sulle spese dedotte a titolo di sponsorizzazioni. Per questo motivo, la Corte accoglieva il ricorso e rinviava per un ulteriore esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria.

Corte di Cassazione Civile Ordinanza28 febbraio 2024 n. 5271

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