Sponsorizzazioni, non c’è malafede se lo sportivo non sapeva di far parte di frode carosello

L’Agenzia dell’Entrate, a seguito di una complessa indagine condotta dalla Procura della Repubblica consentiva di scoprire un sistema fraudolento di emissione di fatture di sponsorizzazioni tra società, anziché direttamente dallo sportivo sponsorizzato, nel caso di specie per attività rallystica. Le operazioni di fatturazione erano emesse da plurime società filtro che operavano a turno, i cui proventi venivano trasferiti a società operanti in totale evasione fiscale, pertanto l’Agenzia disconosceva la detrazione Iva recuperando a tassazione l’imposta per l’anno 2010.

La controversia raggiungeva la competenza della Corte di Cassazione, la quale attenendosi al consolidato orientamento che compete all’Agenzia delle Entrate l’onere della prova per operazioni soggettivamente inesistenti che non comportano la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione essendo infatti, configurabile la tutela della buona fede del soggetto passivo che non poteva sapere di far parte di una complessa operazione di frode carosello. Questo l’interessante principio della Corte di Cassazione con l’ordinanza 9778 depositata il 14 aprile 2021.

Cassazione Ordinanza n. 9778 del 14 aprile 2021

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