Sponsorizzazioni: il maggior costo sostenuto deve essere supportato da elementi probativi
In Cassazione sono necessarie prove tali da ribaltare la sentenza del giudice di merito, questo quanto stabilito dalla sentenza n. 35456 depositata il 19/12/2023.
L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento in tema Iva, Ires e Irap per l’anno di imposta 2006 a una spa operante nell’attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi che aveva sponsorizzato una asd operante nel settore sportivo della vela, per la deduzione di costi sproporzionati, non giustificati pertanto privi del requisito di deducibilità ex art. 109 dpr 917/1986 (Tuir) e art. 19 dpr 633/1972.
In primo grado veniva parzialmente accolto il ricorso della società contro il predetto avviso di accertamento ma nel secondo grado di giudizio la tesi della società ricorrente erano state ritenute dai giudici infondate mentre legittimate da elementi certi, derivanti dalla verifica fiscale, quelle dell’agenzia delle entrate che ritenevano, tra le altre, i costi sproporzionati a causa della genericità dei contratti di supporto alle sponsorizzazioni e la mancata organizzazione e partecipazione di corsi, di vela in questo caso, degli associati menzionati nelle fatture di sponsorizzazione. Erano inoltre stati accertati ingenti prelievi per contanti sul conto dell’associazione, privi di giustificazione. L’ufficio aveva analizzato i diversi anni oggetto di sponsorizzazione (dal 2006 al 2010) e aveva ritenuto che il maggior costo sostenuto nell’anno oggetto di accertamento costituisse un costo derivante da sovrafatturazione.
La società pertanto deposita le proprie memorie dinanzi ai giudici di Cassazione, basandosi su tre motivi.
In sintesi, la società nel merito contesta la mancanza di prove fornite dalle entrate circa la sovrafatturazione delle prestazioni anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordati e deduce la nullità della sentenza, sostenendo che il maggior costo sostenuto nell’esercizio oggetto di accertamento fosse dipeso dall’aver concorso all’acquisto di una nuova barca a vela su cui apporre il marchio aziendale e pubblicizzato attraverso l’uso dell’imbarcazione.
I motivi risultano infondati in quanto gli ulteriori elementi forniti non esaminati in precedenza devono fornire prove e circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito […] con l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
La corte pertanto rigetta il ricorso condannando la società al pagamento delle spese processuali sostenute dalle entrate.