Sponsorizzazioni: il concetto di inerenza deve essere correlato a un giudizio di carattere qualitativo

Sono deducibili dal reddito di impresa i costi di sponsorizzazione inerenti, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, all’attività stessa. Il concetto di inerenza deve essere correlato a un giudizio di carattere qualitativo. Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11324 del 7 aprile 2022.

Il fatto in questione riguardava un avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate ad una società, relativo all’anno 2010, con cui contestava l’inerenza di alcuni costi di sponsorizzazione. La Spa si presentava alla Commissione Tributaria di Roma sostenendo che i costi erano inerenti e quindi deducibili.

L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso dopo la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio di accogliere le ragioni della società ritenendo che quest’ultima avesse fornito la prova dell’inerenza dei costi di sponsorizzazione da essa sostenuti per pubblicizzare un proprio marchio.

Le spese in esame erano relative all’utilizzo, da parte di un pilota di kart, del semplice logo della società, senza alcun riferimento ai prodotti. L’ufficio sosteneva che, dato che i prodotti fossero di largo consumo, non fossero in linea con i partecipanti della gara e ribadiva che la società non avesse avuto un miglioramento in termini di fatturato.

La Corte ha giudicato infondato tale motivo precisando che il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea.

Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, euro 200,00 per esborsi, ed accessori.

Cassazione Sentenza n. 11324 del 7 aprile 2022

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