Sponsorizzazioni deducibili come spese di rappresentanza

Le sponsorizzazioni sportive rientrano in quelle di rappresentanza dell’impresa in quanto dirette ad aumentarne il prestigio. In particolare si tratta di una sponsorizzazione a squadre di calcio partecipanti a campionati regionali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sentenza n. 25021/2018.

Quotidiano Diritto – 11 ottobre 2018

Calcio, sponsorizzazioni deducibili come spese di rappresentanza

di Francesco Machina Grifeo

Le sponsorizzazioni sportive, per esempio delle squadre di calcio, rientrano tra la “spese di rappresentanza” dell’impresa in quanto volte ad accrescerne il prestigio e sono dunque deducibili nei limiti di legge. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 25021/2018, aggiungendo che anche un repentino cambio di strategia da parte dell’azienda è idoneo a soddisfare il requisito dell’«inerenza». Il Fisco infatti aveva contestato proprio l’inerenza sostenendo che la sponsorizzazione di alcune squadre partecipanti a campionati regionali del Lazio non trovava giustificazione per una azienda di ceramiche il cui fatturato derivava per il 96% dalle vendite all’estero. L’azienda però aveva impugnato gli avvisi di accertamento sostenendo che la sponsorizzazione era motivata dalla decisione di orientarsi verso il mercato interno per via dello strapotere sui mercati internazionali delle produzioni cinesi che potevano sostenere prezzi molto più bassi.

Per la Cassazione è corretto il giudizio della Ctr che ha ritenuto «plausibili» e «convincenti» le giustificazioni della società. Il contratto di sponsorizzazione, precisa la Corte, è una figura negoziale atipica per il quale «il prodotto o la denominazione di una impresa vengono accostati dietro corrispettivo, a “beni o persone particolarmente noti od ammirati” ovvero “ad enti o manifestazione o spettacoli” seguiti da un vasto pubblico». Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale «il soggetto sponsorizzato si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine o del proprio nome, per promuovere un marchio od un prodotto». «In tema di imposte sui redditi – prosegue la decisione -, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne la possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta». Pertanto, «le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale». In definitiva dunque «le spese di sponsorizzazione, in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell’impresa vanno ritenute spese di rappresentanza deducibili nei limiti di cui al Dpr n. 917 del 1986 art, 74, comma 2».

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Cassazione n. 25021

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