Sponsorizzazioni: concetto di inerenza e distinzione tra spese di pubblicità e rappresentanza

La Cassazione con la Sentenza n. 6528 del 2022 ha dato ulteriori informazioni riguardo un argomento molto discusso: quello delle sponsorizzazioni. Una società di smaltimento rifiuti proponeva ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per un avviso di accertamento dove veniva contestata l’inerenza di alcune spese per sponsorizzare una squadra di calcio. La cassazione ha sostenuto che le spese fossero inerenti in quanto servivano a aumentare l’immagine dell’impresa e che non debba esistere necessariamente un collegamento tra sponsorizzazione e incremento dei ricavi.

Nelle varie sentenze di questo argomento si è analizzata inoltre la distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza e della relativa deducibilità.

Secondo la cassazione, dal 2008 le spese di sponsorizzazione rientrano sempre tra le spese di pubblicità e, come tali, non sono soggette ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 comma 2 del TUIR. Diversamente, nel contesto legislativo vigente fino al 2007, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario le spese di sponsorizzazione devono essere ricondotte tra quelle di rappresentanza, in assenza di dimostrazione, da parte del contribuente.

Cassazione Ordinanza n. 6528 del 28 febbraio 2022

 

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