Sponsorizzazioni, assistite da una “presunzione legale assoluta”
L’Agenzia delle entrate a seguito di un avviso di accertamento nei confronti di un’impresa, disconosceva i costi di sponsorizzazione erogati a favore di una polisportiva, giudicandoli non inerenti alla specifica attività dell’impresa.
A seguito dei vari passaggi di merito la controversia giunge in Cassazione. La stessa con Ordinanza n. 1359 del 18 gennaio 2022, respinge il ricorso dell’Agenzia ribadendo che la Corte più volte si è espressa a tale riguardo su temi di detrazioni fiscali e le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge 289 del 2002, le quali sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una soggetto sportiva dilettantistico, si sia rispettato il limite normativo della spesa, che la sponsorizzazione sia volta alla promozione dell’immagine ed i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.