Sponsorizzazioni, antieconomicità contestata
Il mancato aumento dei ricavi non giustifica, come affermato dal fisco, l’antieconomicità della sponsorizzazione dell’impresa, non potendo, la stessa, individuare anzitempo quanto potrebbe essere il ritorno economico dell’operazione.
Questo è quanto emerge dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 3421/67/2015.
Il fatto – l’Agenzia delle Entrate inviava avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, ad una società di persone, esercente l’attività di impianti elettrici civili ed industriali. La controversia riguardava contatti di sponsorizzazione, tra la società e una associazione dilettantistica di calcio per la promozione del marchio commerciale durante gli eventi e gare di quest’ultima. L’Agenzia recuperava a tassazione circa 55.000 euro per spese inerenti le attività di sponsorizzazioni, ritenendo il mancato incremento del volume d’affari sproporzionato con la somma versata, considerandola eccessiva per la limitata visibilità di un campionato sportivo dilettantistico.
La società impugnava l’accertamento contestando l’assenza di prove verso la pretesa di antieconomicità dei costi sostenuti. La Ctp accoglieva il ricorso e l’Agenzia delle Entrate si appellava.
La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 3421/67/2015 ritieni infonda le motivazioni dell’Ufficio, affermando che “unicamente l’impresa, che sopporta i rischi imprenditoriali, è in grado di poter prendere decisioni anche circa la pubblicità e sponsorizzazione della propria attività in termini di scelta dello sponsor, di entità di costi da sostenere, di tempi e luoghi in cui effettuare la pubblicità, di mezzi pubblicitari, ecc., onde conseguire la massimizzazione del profitto, obbiettivo imprenditoriale prioritario”. Evidenziando “che il messaggio pubblicitario realizzato tramite l’Associazione sportiva dilettantistica citata ha raggiunto non solo il pubblico locale, ma anche un numero maggiore di soggetti, potenziali clienti, tramite la stampa locale ed altri mezzi di trasmissione.
Pertanto rileva la Commissione le anomalie rilevate dall’Ufficio in merito alle spese sostenute e ritenute eccessive per la sponsorizzazione ed il possibile ritorno economico, che la società avrebbe dovuto ottenere dalla pubblicità, sono infondate, non rilevando concretamente la pretesa di antieconomicità e inerenza, contestate dall’Ufficio, che si è limitato a compiere semplicemente dei raffronti tra spese e redditi e volumi d’affari della società. Inoltre l’Ufficio prescinde dalla concreta realtà economica, in generale non certo florida, laddove suppone un sicuro aumento dei ricavi, da conseguire “obbligatoriamente” ai fini della deducibilità dei relativi costi, a fronte del messaggio pubblicitario e delle spese di sponsorizzazione sostenute. “obbligatoriamente” ai fini della deducibilità dei relativi costi, a fronte del messaggio pubblicitario e delle spese di sponsorizzazione sostenute.
La Commissione conclude ritenendo totalmente deducibili i costi sostenuti rilevando che gli stessi sono stati effettivamente sostenti come dimostrato dal conto scorrente della società.
L’appello dell’Ufficio veniva respinto con l’accollo delle spese processuali .
