Sponsorizzazioni a favore di Asd inerenti e congrue

Per le spese erogate a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche sussiste una duplice presunzione legale tale da annoverarle tra quelle di pubblicità e di ritenerle senz’altro inerenti e congrue nei limiti dei 200mila euro fissati dalla normativa. Ricordiamo che l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, stabilisce una presunzione di legge a favore di coloro che sostengono costi o spese di sponsorizzazione. Quindi, le somme erogate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche ed enti similari – purché effettive ed esistenti – sono sempre deducibili in quanto è prevista una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, non consentendo all’amministrazione nessun sindacato sulla inerenza e la congruità...

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La Cassazione con ordinanza 21452 del 24 luglio2021, ha nuovamente affermato che le spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche che sono sempre deducibili, indipendentemente dal fatto che il messaggio pubblicitario trovi riscontro con i possibili destinatari e che non rileva che ai fini dell’inerenza delle spese, pubblicitaria abbia un legame con l’area geografica nella quale l’impresa svolge la propria attività.

La condizione essenziale è rappresentata il soggetto sponsorizzato sia un ente sportivo dilettantistico che rispetti il limite consentito di spesa, 200.000 di euro, che la sponsorizzazione sia volta a promuovere i prodotti della società sponsor con una effettiva attività promozionale. Inoltre le spese di pubblicità e sponsorizzazione sono sempre considerate nella fattispecie della promozione pubblicitaria.

Cassazione Ordinanza . n 21452 del 27-07-2021

 

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