Sponsorizzazione, ininfluente area geografica dove è svolta l’attività
A seguito di avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate al titolare di un’impresa individuale, relativi agli anni 2006 e 2007, riprendeva a tassazione costi di sponsorizzazione e pubblicità ritenuti indeducibili per mancanza di inerenza e per antieconomicità degli stessi. Poiché l’attività dell’impresa individuale era esclusivamente svolta per conto terzi, ossia nei confronti di industrie manifatturiere di abbigliamento, il che confermava la mancanza di inerenza delle spese di sponsorizzazione e pubblicità sostenute per raggiungere una clientela privata, con manifestazioni sportive dallo stesso finanziate, che non aveva alcuna relazione con la tipologia delle vendite effettuata dal contribuente e che non era potenzialmente interessata all’acquisto del prodotto. manifestazioni sportive dalla stessa finanziate.
La Corte Cassazione, con sentenza n. 21452 del 27 luglio 2021, rimarcava che il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico. Non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una presunta assenza di un possibile ritorno commerciale, anche se una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non.