Spettacoli e intrattenimenti: due attività da non confondere

La disciplina e le caratteristiche organizzative e gestionali che le contraddistinguono non consentono un’applicazione analogica delle previsioni dettate per le une rispetto alle altre.

Fonte: Fiscooggi.it – 18 agosto 2020 Spettacoli e intrattenimenti due attività da non confondere.pdf

Principio di diritto n. 14 del 17 agosto 2020

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