Spese per attività sportive in impianti convenzionati nel welfare aziendale
In mancanza di centri sportivi aziendali di proprietà, il datore di lavoro può stipulare apposite convenzioni con strutture esterne. Il dipendente, tuttavia, deve rimanere estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e il fornitore del servizio e in particolare non deve essere il beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda per il servizio reso: in pratica l’azienda deve pagare direttamente la palestra o la piscina, nella misura stabilita nella convenzione, qualora un dipendente decida di frequentarla. In tutti questi casi (agevolati), il datore di lavoro deve offrire le opere e i servizi alla generalità o a categorie omogene di dipendenti e loro familiari (individuati dall’articolo 12 del Tuir) sulla base di contratti, accordi, regolamenti aziendali o può farlo volontariamente. Non è richiesto che i figli o i familiari beneficiari dei servizi siano fiscalmente a carico del lavoratore.
Fonte: Gruppo Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco – di Stefano Sirocchi – 24 Settembre 2024