Spese di pubblicità o di rappresentanza: la Cassazione ribadisce come distinguerle

Con la Sentenza n. 8590 depositata il 25 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è espressa riguardo i contratti di sponsorizzazione e la loro deducibilità.

Una società proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro contro l’Agenzia delle Entrate per aver emesso un avviso di accertamento in cui sosteneva che il reddito per l’anno 2011 fosse maggiore di quello dichiarato dati alcuni costi di sponsorizzazione ritenuti indeducibili.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione dopo la sentenza negativa sia della Commissione Tributaria Provinciale che della Commissione Tributaria regionale della Calabria.

L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la CTR non avesse verificato, ai fini della deducibilità delle spese, che le stesse fossero provviste di requisiti di effettività ed inerenza dei costi.

La Corte ha puntualizzato sulla distinzione tra rappresentanza e pubblicità, affermando che “le spese di rappresentanza sono quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne la possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta”.

In sintesi la sponsorizzazione è considerata costi di pubblicità e propaganda nel caso in cui l’attività sponsorizzata sia direttamente riconducibile a un’aspettativa di un ritorno commerciale. È stato accertato che nel caso in giudizio, si trattasse di pubblicità siccome è il fatturato è aumentato in concomitanza con il contratto di sponsorizzazione.

Inoltre è stato constatato che la società non avesse superato i requisiti e il limite di 200.000 euro previsti dalla l. 289/2002 per le spese di pubblicità.

Per questo motivo, la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.800 per compensi, oltre ad € 200 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Cassazione 8590-2021

 

 

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