Sotto la lente dell’Amministrazione l’inerenza delle sponsorizzazioni
La sentenza della Corte di Cassazione n° 25100 depositata in data 25 novembre 2014 ha fornito ulteriori elementi per valutare l’inerenza dei costi per sponsorizzazioni.
Il caso analizzato nasce da un accertamento notificato al contribuente dall’Agenzia delle Entrate avete ad oggetto una “ripresa relativa ai maggiori ricavi non dichiarati e al costo delle spese pubblicitarie”.
Il contribuente quindi si appellava a tale accertamento di fronte alla Ctp, la quale confermava la posizione dell’Agenzia delle Entrate, e successivamente alla Ctr della Lombardia che esprimeva parere favorevole al contribuente giudicando illegittimo l’avviso di Accertamento, in quanto privo di elementi fondanti a sostegno.
L’Amministrazione finanziaria a sua volta si appella a tale decisione presso la Corte Suprema adducendo ulteriori motivazioni a favore della sua tesi.
Da qui la sentenza della Corte a favore dell’amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda il secondo punto oggetto della sentenza ovvero il costo delle sponsorizzazioni, viene contestato l’esborso del contribuente a fronte dell’esposizione del suo logo su due auto da rally durante una manifestazione sportiva effettuate al di fuori dei confini italiani. A sostegno delle contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria vi sono una serie di elementi che permettono un’interpretazione dubbia al verificarsi di un vero ritorno anche parziale dell’investimento effettuato da parte dell’impresa per promuovere l’attività. In primo luogo l’esposizione del nome dell’azienda non è sufficiente a identificarne le caratteristiche se ad esso non viene affiancato un logo o un recapito. Inoltre lo svolgimento della manifestazione sportiva in un territorio diverso dal luogo in cui normalmente viene svolta l’attività dell’impresa, addirittura al di fuori dei confini dello stato, rendono tale costo sostenuto di fatto indeducibile in quanto non inerente.
La sentenza cita “la menzionata deducibilità esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo (Cass. 24065/2001) ovvero che i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un’utilità dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attività commerciale (Cass. 6548/2012)”
Questa sentenza richiama due principi molto importanti, stante l’onere della prova in caso di contestazioni con l’ufficio è a carico del contribuente, a fronte del sostenimento dei costi lo stesso deve essere in grado di dimostrarne l’utilità (genericamente con un incremento del fatturato) e l’inerenza degli stessi.
Il mondo sportivo dilettantistico, con il perdurare di questa crisi economica, fatica a trovare le risorse economiche per svolgere la sua attività senza scopo di lucro, tuttavia le entrate derivanti dall’attività commerciale, quali pubblicità e sponsorizzazioni, devono trovare un nesso causale con lo svolgimento della manifestazione sportiva e, a consiglio di chi scrive, anche stipulare veri e propri contratti di sponsorizzazione e pubblicità con clausole capienti per identificare la vera natura del rapporto instaurato tra azienda e soggetto sportivo.