Sostanziale per l’ASD le corrette convocazioni e pagamento differenziato di quote
Il fatto che le cariche sociali siano ricoperte sempre dagli stessi soci e alle assemblee partecipino un numero esiguo di associati, in presenza comunque di corrette convocazioni, non fa decadere il principio della democraticità della vita associativa ed inoltre il pagamento effettuato dai soci per poter beneficiare di diverse tipologie di corsi è tipicità della gestione di una ASD.
Questi i punti, ritenuti essenziali, la C.T. Prov. di Reggio Emilia, nella Sentenza n. 193/2/18.
Eutekne – 5 novembre 2018
Corrette convocazioni e pagamento di quote ulteriori fanno salva l’ASD
Le regolari convocazioni assembleari sono compatibili con la democraticità e le quote supplementari rientrano nella «fisiologia» della gestione
Francesco NAPOLITANO
L’evidenza di regolari convocazioni assembleari e il fatto che gli amministratori fossero gli stessi da un lungo lasso di tempo in un ambito associativo dove, notoriamente, è difficile reperire risorse umane basate sul volontariato, risultano compatibili con la “democraticità della vita associativa”.
Inoltre, il versamento da parte degli associati di quote ulteriori per ottenere prestazioni diverse (ossia corsi di discipline sportive a pagamento) rientra nella “fisiologia” della gestione di una ASD, posto che il pagamento della sola quota fa assumere la qualifica di associato, con diritti e obblighi che ne derivano, ma ciò non significa che si possa partecipare a tutti gli eventi (compresi i corsi ulteriori) senza sostenere ulteriori oneri.
Su questi punti, ritenuti essenziali, la C.T. Prov. di Reggio Emilia, nella sentenza n. 193/2/18, ha basato le proprie ragioni per motivare l’annullamento della pretesa impositiva.
Nell’accertamento impugnato, riguardante l’anno d’imposta 2012, l’Agenzia rilevava la violazione delle norme relative ai principi di democrazia interna e uguaglianza tra gli associati, nonché quelle riguardanti l’elettivitàdelle cariche sociali, in contrasto con quanto disposto dagli artt. 90 della L. 289/2002 e 148, comma 8 del TUIR.
In particolare, veniva rilevata una scarsa partecipazione alle assemblee e il fatto che gli amministratori fossero sempre gli stessi. Oltre agli aspetti statutari, i funzionari avevano anche sollevato rilievi circa il fatto che fossero stati effettuati corsi nei confronti di non associati nel 2012 e che per gli stessi corsi gli associati fossero costretti a pagare quote in più rispetto a quella di adesione al sodalizio, concludendo con l’eccepire lo svolgimento di attività commerciale.
Nel ricorso, l’ASD provava in atti che tutte le convocazioni erano state fatte nel rispetto delle norme pattizieinterne inserite nello statuto, e il fatto che le posizioni apicali (di responsabilità) fossero ricoperte dagli stessi associati dipendeva dalla difficoltà di individuare persone che volontariamente e gratuitamente si assumessero impegni. Per quanto riguarda i corsi effettuati verso soggetti non inseriti nel libro soci, appuratane la regolare tenuta, veniva fatto rilevare che si trattava di semplice ritardo nell’annotazione del versamento della quota associativa per l’anno in corso, risultando associati già dall’anno precedente.
Inoltre, la richiesta di ulteriori somme per la frequenza di corsi ulteriori e diversi era basata sull’assunzione di maggiori costi e oneri proprio in virtù dei corsi stessi. Se la quota associativa desse diritto a tutto per gli associati, alcuni ne sarebbero avvantaggiati rispetto ad altri che non vi partecipano.
Alla luce delle motivazioni esposte e della documentazione a corredo, i giudici di prime cure hanno fatto propri tutti i ragionamenti esposti dall’ASD, ritenendoli perfettamente idonei a superare i rilievi sollevati dall’Ufficio, non essendo emerso in ambito dibattimentale ulteriore sostegno alle motivazioni dell’atto di accertamento.
La vicenda in rassegna permette di fare una ricognizione sulla “vita associativa”, uno dei cardini della natura di ente non commerciale. Tra i vari obblighi, è necessario che la convocazione delle assemblee sia idonea a raggiungere tutta la compagine associativa. In proposito, si ritiene rilevante quanto affermato nella circolare n. 9/2013, § 3, dove, richiamando l’essenzialità dell’effettivo rapporto associativo, l’Agenzia ricorda la necessità di una “(…) valutazione – caso per caso – della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative (…)”, ritenendo valide altre forme di convocazione, indicando – inoltre – quali siano le azioni od omissioni che integrano la violazione della clausola di democraticità prevista dall’art. 90, comma 18, lett. e) della L. 289/2002.
Ancorché non esaustivo, in tale elenco non viene citata la numerosità dei presenti in assemblea, con la ragionevole conseguenza che la scarsa partecipazione non può generare ex se effetti negativi sull’ente in presenza di regolari verbali e convocazioni che permettano la citata raggiungibilità dei soci (così anche in C.T. Prov. Aosta n. 25/03/13).
Riguardo al pagamento di quote per la frequenza ai corsi sportivi, va rilevato che la quota associativa, che permette la materiale adesione al sodalizio, consente di godere delle attività svolte “in conformità alle finalità istituzionali” (art. 148, comma 1 del TUIR), ossia attività che realizzano nel concreto le previsioni statutarie, a differenza delle attività “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” (art. 148, comma 3), ossia da attività ulteriori effettuate con lo scopo (appunto) di realizzare le finalità ideali dell’ente, i cui corrispettivi specifici sono decommercializzati.
Pertanto, la quota associativa, come già detto, non dà diritto a frequentare qualsiasi corso che l’ASD realizzi, essendo necessario versare una quota supplementare per retribuire – almeno – le varie figure professionali che devono necessariamente essere presenti per garantire la corretta prestazione.
Copyright 2018 © EUTEKNE SpA – riproduzione riservata