Sospeso il versamento dei canoni nel settore sportivo

Misure e aiuti col decreto “Cura Italia” a sostegno dello sport. A Società e Associazioni sportive, Enti di promozione sportiva, per le Federazioni nazionali e per i collaboratori sportivi.

Fonte: Edicola Fisco p. 158-159 – 7 aprile 2020 

Coronavirus

Settore sportivo, sospeso il versamento dei canoni

di Gianluca Natalucci

Il decreto “Cura Italia” ha previsto misure ed aiuti economici a sostegno del mondo dello sport, non solo per le società e le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), per gli Enti di promozione sportiva e per le Federazioni nazionali, ma anche per i collaboratori sportivi.

L’intento del Legislatore è stato quello di agevolare le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

Secondo le rilevazioni del Coni e dell’Ics il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76 mila unità. Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in possesso del Ministero sono in prevalenza) e private, ma è verosimile indicare una proporzione di due terzi pubblici e un terzo privati. Nel 2003 una ricerca del Cnel indicava 77,8 per cento pubblici/enti territoriali e altri enti pubblici e 22,2 per cento privati.

La sospensione dei versamenti dei canoni

La norma stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno:

  • la sede legale,
  • il domicilio fiscale o
  • la sede operativa

nel territorio dello Stato, sono sospesi dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato oppure degli Enti pubblici territoriali (per esempio Comuni e Regioni).

ASSD/SDD ISCRITTE AL CONI

Per verificare se l’Asd/Ssd con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 è attualmente iscritta al Registro delle associazioni e società sportive del Coni è possibile consultare il portale http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html.

Si ricorda che per quanto riguarda le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva il riconoscimento avviene direttamente dal Coni e non attraverso l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive (per verifica http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html e http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html).

I versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020,
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

L’indennità collaboratori sportivi

È riconosciuta per il mese di marzo 2020, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, la stessa indennità di 600 euro prevista per i titolari di partita Iva dall’articolo 27 (così come dagli articoli 28, 29, 30 e 38 per altre categorie di lavoratori), anche in relazione ai rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, presso:

  • federazioni sportive nazionali;
  • enti di promozione sportiva;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per richiedere tale indennità, che non concorrerà alla formazione del reddito, i collaboratori sportivi dovranno presentare apposita autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione con il soggetto sportivo e della mancata percezione di altro reddito da lavoro (quindi la percezione del contributo parrebbe essere compatibile con il possesso di redditi da terreni, fabbricati e finanziari). In base al richiamo, operato dal comma 1, al suddetto articolo 27, deriva che l’indennità non spetta ai titolari di trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza e che la medesima, ai sensi dell’articolo 31, non è cumulabile con le altre indennità, oggetto del medesimo articolo 27 e degli articoli da 28 a 30 e 38.

Le domande degli interessati, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute Spa che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le esaminerà secondo l’ordine cronologico di presentazione.

SPORT E SALUTE SPA

L’assetto attuale di Sport e Salute Spa è disciplinato dall’articolo 1, commi 629-633, della legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018). Tali disposizioni hanno mutato la denominazione della Coni Servizi Spa in Sport e Salute Spa e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, hanno attribuito alla stessa società il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, sulla base degli indirizzi generali adottati dal Coni. I commi 630 e 632 disciplinano il meccanismo di finanziamento dell’attività sportiva nazionale da parte dello Stato e, conseguentemente, di attribuzione delle risorse destinate al Coni e a Sport e salute Spa.

Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuate con decreto del minnistero dell’Economia e delle Finanze, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”.

La disposizione in commento si è resa necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10 mila euro (ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del medesimo Tuir).

Quindi, i predetti soggetti, in quanto non iscritti all’assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, sarebbero rimasti esclusi dall’erogazione della misura di aiuto, accordata dal presente decreto soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335.

 

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