Sono spese di sponsorizzazione se si evince un legame con l’evento sportivo organizzato
Le spese di sponsorizzazione sono volte ad accrescere il prestigio e l’immagine della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite e da cui emerga un legame con l’evento sportivo organizzato. Questo quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione n. 31062/2022 depositata il 15 settembre 2022.
Una asd veniva raggiunta da un avviso di accertamento ai fini iva per l’anno d’imposta 2009 in quanto l’Ufficio contestava la detrazione forfettaria dell’iva del 50% applicando il trattamento fiscale previsto per le spese di pubblicità, anziché del 10% previsto per le spese di sponsorizzazione.
La asd ricorreva avverso all’avviso di accertamento di fronte alla CTP la quale confermava la tesi dell’Agenzia e la legittimità dell’avviso di accertamento e respingendo quindi il ricorso.
Nonostante ciò la asd ricorreva in appello e la CTR accoglieva le sue richieste attribuendo alle suddette spese il trattamento fiscale previsto per la spese di pubblicità che godevano della detrazione forfettaria del 50% dell’iva.
L’Agenzia resiste e deposita le proprie memorie in Cassazione basandosi su due motivi, il primo è la nullità della sentenza vista l’assenza di motivazioni a supporto della tesi della CTR; il secondo motivo contestava la violazione e l’errata applicazione della Legge 398/1991 ritenendo che le spese fossero imputabili a spese di sponsorizzazione e non a spese di pubblicità in quanto il marchio dell’impresa era presente sull’abbigliamento sportivo degli atleti, dimostrando un legame con l’evento organizzato.
I Giudici della corte accoglievamo i motivi del ricorso chiarendo che “ai sensi dell’art. 108 (ex 74, secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese”.