Sono dovuti per intero gli oneri per la realizzazione di un campo da golf

È dovuto al Comune il contributo di concessione da parte di un privato per la realizzazione di un campo da golf su un’area agricola. Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con la sentenza 28 giugno 2016 n. 2915.

Il fatto

Un Comune laziale pretendeva il pagamento ad un soggetto privato proprietario di area agricola, il contributo di costruzione di 420.794,00 euro in relazione anche alle opere di realizzazione di un campo da golf. Il privato, società srl, sosteneva che una considerevole parte dell’area, 141 ettari su 170, era destinata a campo da golf e solo le strutture edificate annesse, club house, foresteria, SPA, spogliatoio e ristorante, fossero soggette ad oneri. L’argomentazione del Comune era di ritenere tutte le opere sotto il profilo urbanistico anche se non qualificate come costruzioni in senso stretto quali tees, bunkers, fairways, rough, movimenti di terra. La società srl si rivolgeva al TAR del Lazio, che accoglieva il ricorso. Il Comune si appellava al Consiglio di Stato.

La sentenza

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello del Comune fondato e va accolto.

Decidendo che l’operazione va assoggettata al costo di costruzione previsto dagli articoli 16-19 del Testo unico dell’edilizia 380/2001. Ritenendo che la trasformazione in impianto sportivo di un’area di 170 ettari di terreno agricolo, con la creazione di fossi, impianti di irrigazione, colline e ben 7 laghi artificiali, comportava una trasformazione sostanziale di un’area che non poteva più essere qualificata come agricola.

PertantoL’appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della gravata decisione e reiezione del ricorso di primo grado”.

Il commento

Mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario di norma non è richiesta la concessione, al contrario la concessione urbanistica è necessaria quando venga modificata e alterata la conformazione con opere di scavo, sbancamenti, livellamenti, fossi finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli sportivi.

In sintesi, quando si verifica una trasformazione di un’area agricola che debba produrre vantaggi economici per il suo utilizzo, gli oneri sono dovuti.

Consiglio di Stato n 2915-2016

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