Slalom dei maestri di sci tra reddito professionale e collaborazione sportiva

La stagione sciistica è nel pieno del proprio sviluppo stagionale. Sebbene le condizioni  atmosferiche non siano state proprio favorevoli e la neve si sia fatta particolarmente desiderare, i maestri di sci con tutte le difficoltà connesse sono in piena attività, anche grazie all’innevamento programmato.

L’esercizio della “professione di maestro di sci” è quell’attività svolta da coloro che insegnano professionalmente a persone e a gruppi di persone le tecniche sciistiche, nella sua più ampia accezione, su campi da sci e percorsi innevati, ed è disciplinata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 ed è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali Regionali.

La disciplina sciistica è per sua natura attività sportiva dilettantistica svolta nell’ambito dei vari sci club, organizzati come associazioni sportive dilettantistiche e  come tali affiliati alla Federazione Sportiva Nazionale o ad Enti di Promozione Sportiva e, da questa realtà sorge il quesito: l’istruttore di sci è un soggetto che svolge attività professionale con partita iva, e quindi soggetto ad emissione di fattura, oppure un soggetto che svolge attività nell’ambito sportivo e di conseguenza assoggettato alla disciplina dei compensi ai sensi del l’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, se opera a favore di associazioni sportive dilettantistiche?

È palese che l’istruttore professionista con partita iva deve in ogni caso emettere fattura, sia che svolga attività verso un allievo singolo che ad un gruppo, sia ad uno sci club ASD. I dubbi si manifestano quando l’istruttore o allenatore, non in possesso di partita iva, svolge prestazioni esclusivamente per un’associazione sportiva dilettantistica.

L’Agenzia delle Entrate tendenzialmente è portata a qualificare tale attività come prestazione professionale con l’evidente esclusione dell’applicazione dell’adozione dei compensi per attività sportive dilettantistiche. Interpretazione condivisibile quando si parla di prestazioni professionali esercitate abitualmente, ma quando la prestazione è effettuata nei confronti di un’ASD affiliata alla federazione o ente di promozione ed iscritta al registro Coni, i compensi erogati si ritiene possano essere compresi tra quelli elencati nel citato art. 67 del TUIR e pertanto detti compensi sono esenti fino ad euro 7.500 e soggetti a ritenuta d’imposta fino a 28.158,28.

Per una corretta qualifica, occorre preliminarmente verificare se l’attività di maestro di sci, anche se esercitata in forma associata, costituisca attività di lavoro autonomo. Se si tratta di maestro che effettua le proprie prestazioni come istruttore o allenatore prevalentemente, non come attività professionale, presso uno sci club ASD, si configurerebbe un’attività sportiva dilettantistica. A supporto di tale tesi ci viene in soccorso la nota 4036 del 21 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale unitamente a rappresentanti dell’INPS ha approfondito alcune problematiche di carattere giuridico inerenti le attività lavorative nelle associazioni sportive dilettantistiche specificando che “si rende opportuno, da parte di codesti Uffici, concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche”. Tali redditi saranno pertanto qualificati come redditi diversi.

Si ricorda che lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta all’Interpello n. 32 del 22 dicembre 2015 ha ritenuto lecito il ricorso al lavoro accessorio nell’attività di maestro di sci per gli iscritti negli appositi albi, purché svolto all’interno dei limiti quantitativi previsti dall’ art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, campo di applicazione del lavoro accessorio.

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