Sempre qualificate come spese di pubblicità entro il limite di 200 mila euro

Le spese sostenute come sponsorizzazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per espressa previsione di legge, rappresentano oneri integralmente deducibili da parte degli sponsor ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR entro il limite annuo di 200.000 euro. Affinché tale previsione sia rispettata è necessario che il fruitore della sponsorizzazione dimostri la corretta destinazione delle somme erogate, con la promozione del prodotto o marchio dell’azienda e l’effettivo svolgimento delle prestazioni dell’attività istituzionale svolta.

Eutekne.info – 29 maggio 2017

Sponsorizzazioni sportive deducibili anche senza tariffario

Fino a 200.000 euro sono sempre qualificate come spese di pubblicità

di Enrico SAVIO

L’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 introduce una presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni a favore, tra l’altro, di associazioni e società sportive dilettantistiche. Tali spese, per espressa previsione di legge, rappresentano oneri integralmente deducibili da parte degli sponsor ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR entro il limite annuo di 200.000 euro.
Ciò premesso, affinché possa operare la previsione sopra esposta, è necessario che il soggetto fruitore provveda a dimostrare sia la destinazione delle somme erogate (promozione dell’immagine o dei prodotti) sia l’effettivo svolgimento, a fronte dell’erogazione, dell’attività promozionale dell’associazione o società sportiva finanziata (circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2003, § 8).

Il principio in esame, pur confermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta talvolta disatteso dall’Amministrazione finanziaria, la quale è solita disconoscere la deducibilità, quali spese di pubblicità, delle sponsorizzazioni sulla base della presunta mancanza dei requisiti di inerenza (tra l’attività dello sponsor e quella dell’ente sportivo/pubblico delle manifestazioni) ed economicità della spesa (rispetto al fatturato dello sponsor e/o valore delle sponsorizzazioni di enti sportivi analoghi e limitrofi a quello accertato).

Sul versante giurisprudenziale, coerentemente con quanto sopra esposto, la Cassazione (sentenza n. 3433/2012) ha chiarito che vanno considerate come spese pubblicitarie le somme erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta, purché il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica e sia rispettato il limite quantitativo annuo di spesa di 200.000 euro. Sarà, inoltre, necessario che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor, potendo dimostrare l’effettiva e specifica attività promozionale posta in essere dall’ente sovvenzionato (Cass. n. 5720/2016).

A conferma della presunzione di inerenza e, quindi, della deducibilità delle sponsorizzazioni sportive entro il limite dei 200.000 euro annui, i giudici di legittimità (Cass. n. 8981/2017) hanno ritenuto, ancora una volta, che lo sponsor non sia chiamato a provarne l’attinenza con la propria attività imprenditoriale, essendo sostanzialmente sufficiente dimostrare che l’attività promozionale del sodalizio sia stata direzionata a promuovere l’immagine e i prodotti dei propri partner commerciali. Allo stesso modo, ritiene la Cassazione, si deve considerare irrilevante la contestazione dell’antieconomicità della spesa, rappresentando la soglia di cui all’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 un limite di deducibilità ex lege.

Ciò premesso, di recente, la C.T. Prov. di Vicenza (sentenza n. 247/02/2017), ha accolto il ricorso presentato da una società commerciale alla quale erano stati disconosciuti i costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di una locale squadra calcistica dilettantistica.
I giudici vicentini, dopo aver valutato la sussistenza di adeguati elementi probatori presentati dalla ricorrente (fatture, tracciabilità dei pagamenti, materiale fotografico, contrattualistica), hanno ritenuto generiche, approssimative e poco fondate le contestazioni del Fisco, il quale aveva posto a base del recupero d’imposta una non ben precisata “anomala incidenza dei costi di pubblicità”.

Sottolinea la C. T. Prov. come, nel caso di specie, il “chiaro tenore letterale della norma non lascia spazio a dubbi o residui interpretativi” confermando che, trattandosi di sponsorizzazioni a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, non è necessario alcun nesso inferenziale tra l’attività dell’impresa finanziatrice e quello del sodalizio sponsorizzato.
Infatti, dall’analisi dei contratti stipulati e della documentazione fotografica prodotta, risultando evidente l’attività promozionale del sodalizio a favore dello sponsor (striscioni a bordo campo, loghi nell’abbigliamento sportivo e pulmini utilizzati per il trasporto degli atleti, locandine degli eventi), è stata ritenuta palese la “finalità di promozione commerciale, tale da condurre ad un incremento del fatturato dell’azienda sponsorizzatrice”.

Pertanto, avendo individuato nell’associazione sportiva finanziata il soggetto che aveva posto in essere l’accordo promozionale ed avendo l’erogazione rispettato il limite quantitativo di legge, la C. T. Prov. ha annullato l’avviso di accertamento, considerando tali sponsorizzazioni quali oneri pubblicitari interamente deducibili ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR.

Priva di fondamento normativo, infine, viene considerata la pretesa del Fisco di formalizzare un c.d. tariffario delle prestazioni promozionali, parametrato secondo le medie ottenute dai prezzi praticati dalle altre associazioni dilettantistiche del territorio, sulla base del quale fissare le quote di deducibilità delle sponsorizzazioni sostenute, mancandovi qualsiasi presupposto di legge.

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Cassazione 5716-2016

Cassazione 8981-2017

C.T. Prov. Vicenza 29.3.2017 n. 247-2-17

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