Se lo striscione non procura vantaggio diretto e immediato, si è esclusi dall’imposta di pubblicità

Un’azienda distributrice a livello nazionale di autovetture di un noto marchio proponeva ricorso in cassazione a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia riguardo un avviso di accertamento Icp per l’esposizione di uno striscione pubblicitario nel Palazzetto dello Sport di Perugia e per cui il Comune sosteneva che l’azienda fosse obbligata all’ Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Lo striscione pubblicitario era stato esposto durante una partita, da un concessionario locale rivenditore di automobili del noto marchio e conteneva sia il logo che la denominazione dello stesso.

La Cassazione con Ordinanza n. 9696 del 25 marzo 2022 ha precisato, che per verificare se fosse obbligato o meno all’imposta, bisognasse stabilire se l’azienda automobilistica, che vende le autovetture di un determinato marchio attraverso catene distributive a un soggetto intermedio della catena (nella specie il concessionario), fosse considerato venditore o se, invece, l’esercizio della vendita all’ingrosso pone l’azienda in una posizione di assoluta estraneità dato che non vende direttamente ai consumatori destinatari del messaggio pubblicitario.

La corte è convinta del fatto che l’applicazione o meno dell’imposta sia quindi correlata al vantaggio immediato e diretto rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario. Per questo motivo ritiene che l’azienda, nel caso di insussistenza di un rapporto contrattuale con terzi per la fruizione degli spazi pubblicitari, non può ritrarre alcuna utilità (almeno diretta ed immediata) sul piano commerciale – e, quindi, non può subire alcun onere di natura fiscale – dalla pubblicità commissionata dal rivenditore di tali autovetture in ambito locale.

Per tale ragione, la Corte accoglie il motivo di ricorso e compensa le spese dell’intero giudizio.

Cassazione Ordinanza n. 9696 del 25 marzo 2022

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