Sanzionato il proprietario di un immobile vincolato inerte di fronte alla rovina

di Alessandra Bozzo

Il proprietario di un immobile vincolato e sottoposto a tutela, è responsabile in caso di totale inerzia che ne comporta la rovina e la pericolosità per il pubblico, anche se ha avvisato la Soprintendenza dei Beni Culturali.

Questo quanto stabilito la Cassazione con Sentenza n. 11333 depositata il 24/03/2021.

Il proprietario di un immobile vincolato proponeva ricorso avverso la Sentenza del Tribunale di Pisa che lo ha condannato a una pena pecuniaria in ordine al reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano la rovina, ai sensi dell’art. 677 codice penale.

Il ricorrente depositava ricorso avverso tale sentenza basandosi su tre ordini di motivi:

– il primo, di natura formale, si riferiva al termine per il deposito della motivazione indicato in 30 giorni e successivamente modificato a penna riducendolo a 15 giorni che “avrebbe pregiudicato concretamente il suo diritto di difesa”;

– il secondo si riferiva all’omissione da parte del giudice, di caratterizzare l’immobile come vincolato e soggetto alla Tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali. In questo caso, l’onere di progettazione e l’iniziativa edificatoria non spetta solamente al proprietario e la norma vigente prevede che “ogni qualvolta sorga la necessità di assicurare la conservazione dei beni culturali e di impedire il loro deterioramento, il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi o il potere di imporre al proprietario l’esecuzione dei lavori”.

Pertanto il Comune avrebbe dovuto intimare la Pubblica Amministrazione a sostituirsi al privato inadempiente.

– il terzo motivo riguarda l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione poiché, non vi era alcun rischio attuale di crollo del rudere.

Il ricorso è dichiarato inammissibile da parte del Giudice valutando infondati i motivi indicati poiché “l’inosservanza dell’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l’obbligo di conservazione o vigilanza sul bene”.

La norma citata dal ricorrente circa la corresponsabilità con la Soprintendenza non è idonea ad attribuirle la qualifica di soggetto obbligato alla conservazione dei beni di interesse storico e artistico, la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di intervenire direttamente o imporre i lavori necessari al proprietario ma non è consentita la totale inerzia del proprietario che minaccia rovina.

Cassazione 11333-21

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