Ristorazione istituzionale o commerciale per le ASD?
La somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un circolo sportivo non costituisce causa di decadenza dai benefici fiscali previsti dalla Legge 398/1991 per un’associazione sportiva dilettantistica.
Dalla sentenza 4284 dell’ 8 luglio 2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia emerge un risultato a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, la quale era stata oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate per un presunto svolgimento di attività commerciale da parte dell’ente.
Il caso: un’ASD svolge attività del gioco del biliardo, è riconosciuta ai fini sportivi dal Coni e risulta essere iscritta alla F.Bi.S.; l’ASD usufruisce del regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991. All’interno dei locali viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande e l’ingresso al circolo sportivo è riservato ai soli soci dell’associazione.
L’Agenzia delle Entrate emette avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007 da cui emerge una maggior imposta ires, irap e iva, facendo venir meno l’adozione del regime fiscale di cui alla 398/1991 e riconducendo l’attività svolta dall’associazione a mera attività commerciale, a causa dell’adozione di prezzi di mercato all’attività di somministrazione. L’associazione inoltre era sprovvista della tenuta delle scritture contabili.
L’ ASD a sua volta ricorre a tale avviso di accertamento di fronte alla Ctp , adducendo che le contestazioni hanno natura formale e non sono suffragate da reali motivazioni, infatti, la mancanza della tenuta delle scritture contabili, non è di per se fatto giustificativo a tale violazione.
La Ctp accoglie la tesi dell’associazione stabilendo che l’adozione di prezzi di mercato non rappresenta un motivo valido alla decadenza del regime di favore previsto per le ASD. La mancanza della tenuta delle scritture contabili inoltre è legittimata dalle norme del codice civile che disciplinano gli enti non commerciali.
L’Agenzia delle Entrate resiste a tale esito e si appella di fronte alla Ctr Lombardia la quale conferma l’infondatezza delle pretese da parte dell’ufficio, e lo condanna in modo definitivo al pagamento delle spese di lite.
Una strada sicuramente lunga e tortuosa quella intrapresa dall’ASD al fine di difendere la legittimità della sua attività e la correttezza formale della stessa. Un importante risultato è stato raggiunto, questa sentenza fa da apripista per altre realtà associative che non fanno altro che sviluppare l’attività sportiva amatoriale nelle piccole realtà locali.
Sarebbe in ogni caso opportuno che l’ufficio anteponga la volontà di far emergere realtà abusive senza però ledere chi opera nella correttezza.
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