Rimborsi o voucher dai centri sportivi per la sospensione dell’attività
Sarà possibile richiedere rimborsi o voucher ai gestori di centri sportivi, sia che svolgano attività commerciale che non commerciale, da parte dei fruitori che hanno acquistato titoli di accesso o abbonamenti non utilizzati a causa del lockdown. Il voucher dovrà avere lo stesso valore per il periodo non usufruito e dovrà essere utilizzato presso la stessa struttura sportiva entro un anno da quando è stata consentita la riapertura.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – 28 maggio 2020
Palestre, piscine, centri sportivi: rimborsi o voucher per lo stop alle attività
di Lorenzo Pegorin
In breve
Il Dl Rilancio prevede una norma ad hoc (articolo 216, comma 4) per risarcire le quote di abbonamento non fruite a causa del lockdown. Il meccanismo è simile a quello già previsto dal Dl “cura Italia” per gli spettacoli, i luoghi e le manifestazioni culturali. Ma per inoltrare la domanda gli sportivi dovranno aspettare la conversione del decreto Rilancio.
Richiesta di rimborso o voucher per tutti gli utenti penalizzati dalla sospensione delle attività sportive. Il comma 4 dell’articolo 216 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) estende le disposizioni già previste dall’articolo 88 del cura Italia (Dl 18/2020), in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a seguito delle misure di restrizione adottate da Stato e Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
La disposizione è rivolta sia ai gestori di tipo “lucrativo” sia agli enti non commerciali (tipicamente le associazioni sportive). In particolare, viene data la possibilità di fornire al cliente o un rimborso in denaro, oppure un voucher che abbia lo stesso valore del periodo per cui non si è fruito dell’abbonamento, da usare presso la stessa palestra o nella stessa struttura sportiva entro il 25 maggio 2021 (ossia entro un anno da quando il Dpcm 17 maggio 2020 ha permesso la riapertura di queste attività).
La procedura
La richiesta di rimborso o voucher va presentata dall’utente interessato entro 30 giorni, decorrenti però, dall’entrata in vigore della legge di conversione (e non del decreto, cioè il 19 maggio).
Poi, entro 30 giorni da quella domanda, il gestore dell’impianto – in alternativa al rimborso in denaro – potrà rilasciare un voucher di pari valore: un buono che sarà utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla ripresa delle attività sportive (cioè dalla fine delle misure di sospensione).
Il meccanismo è del tutto analogo a quello già previsto dall’articolo 88 del Dl 18/2020 (“Cura Italia”) in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (teatro, cinema eccetera), per i quali – va ricordato – a seguito della conversione in legge del decreto sono stati prorogati i termini per i rimborsi tramite voucher dei biglietti e delle quote di abbonamento degli eventi annullati fino al 30 maggio 2020.
Per richiedere il rimborso a palestre, piscine e altri centri sportivi, l’utente dovrà presentare una domanda, corredata di ricevuta d’acquisto (fattura, scontrino, ricevuta) o di attestazione di pagamento (come un bonifico o una semplicemente ricevuta quietanzata).
L’emissione del voucher
Sotto il profilo strettamente operativo, immaginando le non facili situazioni economiche in cui vertono gli stessi sodalizi sportivi è facile supporre che la maggior parte di essi ricorrerà all’emissione del voucher, che di fatto non è altro che una sorta di sconto per l’iscrizione alla stagione sportiva/attività successiva.
L’emissione del voucher o il rimborso vanno comunque gestiti, dal punto di vista amministrativo, contabile e fiscale, seguendo la fiscalità del singolo centro. Pertanto, ad esempio, per le associazioni sportive dilettantistiche le cui quote, solitamente, affluiscono all’attività istituzionale dell’ente, il voucher non dovrebbe creare alcuna problematica di carattere fiscale (tassazione) in capo all’associazione stessa.
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