Riforma da ripensare per promuovere lo sport dilettantistico

I decreti sugli Enti sportivi dilettantistici (Esd) non sono stati coordinati con le regole del Terzo settore.

 

Dopo i risultati della spedizione italiana ai giochi olimpici di Tokyo diventa prioritario avviare una riflessione sullo stato di attuazione della riforma dell’ordinamento e delle professioni sportive, oggetto della legge delega 86/2019. In particolare, ci si deve chiedere se i decreti delegati adottati nel febbraio di quest’anno (la cui entrata in vigore è stata rinviata al 1° gennaio 2023, salvo alcune norme operative già nel 2022) abbiano disegnato un regime giuridico idoneo a incentivare e promuovere l’attività sportiva nel nostro Paese. Un ruolo rilevante è assegnato alla disciplina tributaria. Del resto il regime di favore della legge 398/91 ha rappresentato, in questi anni, la principale forma di sostegno pubblico agli enti sportivi dilettantistici (Esd). Orbene, se si esamina la introducenda riforma dello sport dal punto di vista della fiscalità, sono diversi gli elementi di criticità…

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Il Codice del Terzo Settore, Dlgs 117/2017, ha completamente riscritto la fiscalità degli enti non profit. Tuttavia il Dlgs 36/21 nel riordinare le disposizioni in materia di Esd ha creato ordinamenti scoordinati tra di loro, un Esd potrebbe:

  1. iscriversi al Registro nazionale ed applicare la legge 398/91,
  2. oppure iscriversi al Registro nazionale ed anche al Runts ed applicare il Cts anziché la legge 398/91,
  3. oppure non iscriversi al Registro nazionale ma solo al Runts ed applicare il Cts,
  4. oppure non iscriversi a nessun registro ed applicare il regime fiscale ordinario del Tuir.

La speranza è che il Governo colga quanto prima l’opportunità fornita dalla legge delega, per adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti emessi, confrontandosi con il mondo sportivo. In questo modo, si potrebbe meglio affinare il concreto impatto della riforma.

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