Rientrano nella base imponibile IRAP le plusvalenze da calciomercato

Le plusvalenze che derivano dalla cessione dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori rientrano nella gestione ordinaria della società sportiva, pertanto rilevanti ai fini IRAP, trattandosi di trasferimento della prestazione dell’atleta verso corrispettivo. Lo stabilisce la Cassazione con le Sentenze nn. 2144, 2145 e 2146 depositate lo scorso 25 gennaio 2019.

Quotidiano Fisco – 25 febbraio 2019

Calcio e fisco, sulla vendita del campione plusvalenza da tassare

di Antonio Longo

La plusvalenza che deriva dal trasferimento di un calciatore rientra nella gestione “ordinaria” della società sportiva ed è, quindi, rilevante ai fini Irap. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze “gemelle” n. 2144 , 2145 , 2146 del 25 gennaio 2019.

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso alcuni avvisi di accertamento nei confronti di una nota società sportiva, rettificando in aumento la base imponibile Irap, con la ripresa a tassazione delle plusvalenze sulle cessioni di alcuni calciatori. Ciò sul presupposto che non poteva ritenersi corretta la contabilizzazione in bilancio di queste plusvalenze effettuata dalla società nella voce di conto economico E20, cioè tra i proventi e gli oneri straordinari (non rilevanti ai fini Irap). L’Agenzia accertava, inoltre, l’indeducibilità di alcune minusvalenze, in quanto l’art. 66 del Tuir all’epoca vigente ne consentiva la deducibilità solo se “realizzate” mediante “cessione a titolo oneroso”, mentre in specie le minusvalenze derivavano dalla cessione “a zero” di alcuni contratti relativi a prestazione sportive di calciatori.

Sul tema – principale – delle plusvalenze, la tesi sostenuta dalla società era quella secondo cui non vi era stato il trasferimento di un bene o diritto reale, idoneo a generare – appunto – plusvalenze, né la cessione di un autonomo diritto di esclusiva; le plusvalenze realizzate in sede di “calcio mercato” andavano quindi correttamente escluse da Irap, trattandosi di proventi straordinari.

La questione interpretativa aveva, del resto, registrato un contrasto tra la posizione della Figc, secondo cui la cessione di calciatori non poteva generare plusvalenze relative a beni strumentali, e quella – opposta – della stessa Agenzia, con la risoluzione n. 213 del 2001, poi avallata anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 5285/2012.

Ebbene, la Suprema Corte, ha statuito che il trasferimento di un calciatore è un atto che rientra nella gestione “naturale” di una società di calcio, rappresentando un evento collegato all’attività ordinaria della società sportiva; per tale motivo, le plusvalenze derivanti dall’alienazione delle immobilizzazioni, quando la cessione del bene costituisce un evento ordinario della gestione dell’impresa, fanno parte dei proventi e oneri della gestione “ordinaria” (anche se accessoria). Nel conto economico del bilancio societario, ai sensi dell’art. 2425 c.c., le plusvalenze di questa specie vanno quindi imputate alla voce “valore della produzione” A5 (”altri e ricavi e proventi”) e non alla voce E (”proventi ed oneri” straordinari), risultando rilevanti ai fini del tributo regionale. Sul tema della deducibilità delle minusvalenze, invece, la Corte si è espressa a favore della società: ciò in quanto le cessioni “a zero” dei contratti relativi a prestazioni sportive di calciatori (da cui le minusvalenze derivano) sono comunque da collocare nella categoria dei contratti a titolo oneroso ai sensi del citato art. 66 del Tuir.

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2019 02 18 Le plusvalenze da calciomercato rientrano nella base imponibile

Cassazione ordinanza 25-01-2019 n. 2144

Cassazione ordinanza 25-01-2019 n. 2145

Cassazione ordinanza 25-01-2019 n. 2146

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