Responsabilità dei rappresentanti legali di associazioni

Sempre aperto il dibattito su quale debba essere la responsabilità dei rappresentati legali delle associazioni, con diretto riferimento all’art 38 del codice civile:

“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione ì terzi possono far valere ì loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.”

Un ulteriore contributo, in merito alla responsabilità  dei legali rappresentanti delle associazioni, viene fornito dalla C.T. Reg. di Bari con la sentenza n. 1251/13/15.

Il caso 

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento verso un’associazione per l’anno 2007 e le era stata disconosciuta l’agevolazione di cui alla L 398/91, recuperando  IRES, IRAP e IVA. Il legale rappresentante dell’associazione aveva ricorso opponendosi all’avviso di accertamento manifestandosi del tutto estraneo ai fatti imputati, poiché nell’anno oggetto di verifica, lo stesso non ricopriva cariche in seno al sodalizio, carica di rappresentanza che avrebbe assunto solamente l’anno successivo.

I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso, ritenendo del tutto estraneo il legale rappresentante alla gestione del  periodo oggetto di accertamento, ritenendo del tutto ininfluente il fatto che lo stesso avesse ricoperto la carica di rappresentanza nell’anno successivo e conseguentemente sottoscrivendo il modello Unico, essendo un atto responsabilmente dovuto anche come evidenziato dalle istruzioni ministeriali del modello.

L’Agenzia delle Entrate si era appellata a tale sentenza , motivando il mancato recepimento del riconoscimento del legale rappresentante quale responsabile in solido avendo lo stesso sottoscritto il modello Unico.

La CTR aveva totalmente respinto l’appello dell’Agenzia, rimarcando chiaramente che “… rispondono solidalmente solo le persone che hanno agito in  nome e pei conto dell’associazione e l’avvicendarsi delle cariche sociali non comporta, alcuna solidarietà per i debiti assunti durante la gestione finanziaria di periodi precedenti l’accettazione della carica”.

Di fatto, il legale rappresentante dell’associazione si era insediato nel luglio 2008 e pertanto non poteva essere considerato responsabile in solido per quanto avvenuto l’anno precedente. L’ assunzione di tale carica lo aveva posto nella condizione di dover sottoscrivere la dichiarazione dei redditi, e non essere, di  conseguenza considerato responsabile dei fatti accaduti precedentemante. Pertanto la CTR confermava la sentenza di primo grado e condannava l’Agenzia alle spese.

Conclusioni

La giurisprudenza è ormai consolidata sull’argomento. Esplicativa è la  sentenza della Cassazione n. 20485/2013 e riafferrata nella sentenza n .12473/2015 “… Va osservato, infatti, che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – la responsabilità personale e solidale, prevista dall’articolo 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non e’ collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi… Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente…”

Ne consegue che all’interno delle singole associazioni sia doveroso definire con chiarezza le varie qualifiche e mansioni al fine di ben delineare chi deve o può assumere obbligazione in nome e per conto della stessa. Fin dalla fase costitutiva, sarà opportuno prevedere negli statuti le adeguate clausole per regolamentare l’operatività degli organi amministrativi e gestionali e successivamente, durante la vita associativa, aver cura di disciplinare i vari incarichi attraverso delibere del consiglio direttivo o anche, se necessario, dell’assemblea.

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