Respinto il recupero parziale di costi di pubblicità
L’Amministrazione finanziaria non può invocare l’antieconomicità di spese sostenute per costi per sostenere un’associazione sportiva dilettantistica e non può sostituirsi all’imprenditore per determinargli la congruità della spesa sostenuta senza adeguata motivazione. Queste le conclusioni della Ctr Lombardia nella sentenza 171/14/17.
Quotidiano del fisco – 6 marzo 2017
Pubblicità, bocciato il recupero parziale
di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota
Per il recupero delle spese di pubblicità sostenute tramite un’associazione sportiva pallavolistica, l’ufficio non può invocare l’antieconomicità. Inoltre, l’accertatore non può sostituirsi all’imprenditore nella determinazione del budget di spesa pubblicitaria sostenibile: la percentuale del parziale recupero deve essere adeguatamente motivata. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia nella sentenza 171/14/17 (presidente Marini, relatore Palma).
La vicenda
In base a due distinti contratti stipulati con un’associazione pallavolistica, una Srl sostiene per il 2007 spese di pubblicità aventi a oggetto prestazioni diverse.
L’amministrazione ispeziona la contabilità sociale e recupera per entrambi i contratti l’80% delle spese di pubblicità dedotte. Secondo l’ufficio queste spese sono antieconomiche alla luce dei deludenti risultati reddituali, negativi sia nel 2007 che per l’anno successivo.
La contribuente ricorre con due motivazioni in via principale e una in via subordinata:
le spese di pubblicità sostenute sono relative a due distinti contratti di sponsorizzazione sportiva e sono interamente deducibili;
l’amministrazione non ha motivato le ragioni del recupero parziale a tassazione dell’80% del costo dedotto;
l’amministrazione doveva riqualificare le spese di pubblicità come spese di rappresentanza se voleva disconoscerne parzialmente la deducibilità.
La difesa
L’ufficio resiste, sottolineando che le spese di pubblicità sostenute non sono interamente deducibili in quanto, nonostante il loro sostenimento, la contribuente è risultata in perdita.
Inoltre, secondo l’amministrazione, le ragioni del recupero parziale a tassazione dell’80% del costo dedotto sono da ricollegarsi a quanto osservato per il settore di appartenenza e non occorre riqualificare le spese di pubblicità in spese di rappresentanza in virtù del principio di correlazione.
La decisione
La Ctp prima, e la Ctr poi, danno ragione alla contribuente. La Ctr sottolinea alcuni profili qualitativi e uno quantitativo:
le spese di pubblicità sono interamente deducibili in presenza dei requisiti di certezza e inerenza e non possono essere oggetto di recupero parziale. In base al Tuir, l’amministrazione può solo riconoscere integralmente il costo dedotto oppure disconoscerlo per carenza di obiettiva determinabilità o inerenza;
la soglia percentuale, oltre la quale le spese di pubblicità dedotte non sono più correlate alla produzione dei ricavi conseguiti, non può essere fissata da un’amministrazione che si sostituisce all’imprenditore nel determinare il budget di spesa pubblicitaria sostenibile e in ogni caso va motivata;
l’amministrazione deve riqualificare le spese di pubblicità in spese di rappresentanza se intende operare la ripresa a tassazione di una loro quota percentuale, perché la norma prevede la deducibilità in misura proporzionale per scaglioni di ricavi.
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