Reiterazione del reato di emissione di fatture false da asd

Reato di Collusione reiterata e aggravata è il capo di imputazione a un maggiore della Guardia di Finanza, nella sua qualità di legale rappresentante di una asd militante nel settore della pallavolo, iscritta al campionato di serie B, il quale si accordava con i titolari delle imprese sponsorizzatrici per consentire loro l’evasione di imposte dirette e iva emettendo fatture per operazioni inesistenti per gli anni d’imposta dal 2011 al 2014, anno in cui l’associazione è stata sciolta.

Dalle indagini è emerso che le fatture venivano regolarmente emesse ma non corrispondevano versamenti effettuati pertanto il documento fiscale serviva unicamente al fine di produrre un vantaggio fiscale alla società sponsor.

Per quanto attiene all’asd l’Agenzia prevedeva la decadenza dai benefici fiscali di cui alla 398/1991 per il superamento del limite fatturato per attività commerciale superiore a 250.000 euro e la soglia dei pagamenti effettuati in contanti non superiori a 516,46 euro, oltre che l’irregolarità della tenuta della contabilità e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni oggetto di controllo.

La pubblicità a favore degli sponsor era effettivamente stata svolta come emerge dalle prove fotografiche e di stampa tuttavia dai conti correnti dell’associazione emergevano prelievi o ricariche di carte prepagate atte a dimostrare la restituzione delle somme per profitto personale.

L’unica attenuante concessa al legale rappresentante dell’asd è quella di non aver fatto menzione all’esterno della sua qualifica lavorativa e dal grado da lui ricoperto.

L’imputato, legale rappresentate dell’asd, ricorreva di fronte alla sentenza di primo grado adducendo tra i motivi, la mancanza di prove in merito alla restituzione delle somme, l’effettiva esecuzione del contratto di pubblicità e la conclusione che tali errori nella gestione dell’asd sono derivanti da “condizioni di sovraccarico di impegni e a distanza notevole dalla sede di servizio”.

Secondo i giudici di merito nessuna delle motivazioni addotte sono in grado di escludere la colpevolezza dell’imputato.

Pertanto l’imputato depositava ricorso per Cassazione adducendo 3 motivi: l’eccessività della pena, l’entità di aumento per la reiterazione del reato e la mancata dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche su cui la corte di appello ha omesso di pronunciarsi.

I giudici di Cassazione accolgono solo uno dei motivi dichiarando infondati gli altri due e rimanda alla corte di appello per un nuovo giudizio sulla motivazione accolta, respinge il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese di giudizio.

Cassazione 31824

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