Regole certe ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità
È stata introdotta la presunzione assoluta secondo cui il corrispettivo erogato a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche di importo annuo massimo di 200.000 euro è considerato spesa di pubblicità interamente deducibile nell’anno.
Eutekne – 19 Febbraio 2018
SPESE DI SPONSORIZZAZIONE – DEDUCIBILITÀ – CONDIZIONI
Ai sensi dell’art. 90 co. 8 della L. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (ad esempio le società e associazioni sportive dilettantistiche), di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del TUIR.
Tale disposizione intende introdurre, ai fini delle imposte dirette, una presunzione assoluta (Circ. Agenzia Entrate 22.4.2003 n. 21, § 8) circa la natura dei suddetti oneri, che vengono considerati, nel limite dell’importo di 200.000,00 euro, comunque spese di pubblicità. Tuttavia, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha richiesto che le spese presentassero in ogni caso “i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili” (Ris. 23.6.2010 n. 57).
A tal proposito, gli Autori evidenziano l’orientamento riscontrato nella giurisprudenza della Cassazione (Cass. 6.4.2017 n. 8981, Cass. 14.9.2017 n. 21333), in base al quale non sarebbe più a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza e la congruità del costo. È sufficiente, infatti, che le associazioni e società sportive dilettantistiche siano effettive ed iscritte al Coni, che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto sponsor e, infine, che a fronte dell’erogazione di queste somme venga riscontrata una specifica attività in tal senso da parte dell’associazione beneficiaria.
Copyright 2018 © EUTEKNE