Realizzazione di un impianto sportivo, il nesso di strumentalità permette la deduzione dei costi all’asd

I costi di manutenzione di beni di terzi sono deducibili se si dimostra il nesso di strumentalità, questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 25814/21 depositata il 23 settembre 2021

Un’associazione ippica aveva fatto richiesta e ottenuto un contributo per la realizzazione di un centro ippico con caratteristiche di opera di interesse pubblico dal Comune su cui insistevano i terreni adibiti ad esso, di proprietà di un soggetto privato, con la stipula di una convenzione di 99 anni al termine della quale lo stesso si riservava il diritto di acquisirla nel patrimonio comunale.

Tuttavia, successivamente l’associazione sportiva veniva raggiunta da un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini Ires e Irap per l’indeducibilità di costi sostenuti per la costruzione del centro ippico poiché realizzato su un terreno di proprietà di terzi con cui intercorreva un contratto di locazione per mancanza del requisito di inerenza ritenendo che tali costi dovessero essere sostenuti dai proprietari.

L’associazione ricorreva in primo grado ottenendo una sentenza favorevole che però veniva ribaltata dai giudici di merito i quali confermavano le pretese delle entrate.

Pertanto l’associazione depositava le proprie memorie difensive di fronte ai giudici di Cassazione i quali accolglievano i motivi del ricorso dando ragione all’associazione sportiva che, in buona fede, si era accollata i costi di realizzazione, coperti parzialmente dal contributo pubblico, essendo strumentali alla propria attività istituzionale.

Infatti i giudici di merito non hanno valutato la strumentalità dei costi sostenuti dall’associazione che le permettono di inquadrare tali costi, ed eventualmente di capitalizzarli a patrimonio, tra quelli di manutenzione su beni di terzi che sono deducibili se si dimostra il nesso di strumentalità tra gli stessi e l’attività svolta. È del tutto evidente infatti che a beneficiare di tale manutenzione straordinaria sia l’associazione sportiva con lo svolgimento della sua attività.

Sentenza n. 25814 del 23.09.2021

 

 

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