Spese di pubblicità eccessive connesse al vincolo di inerenza
di Michela Prete
Una società, esercente nel campo alimentare e di vendita di tabacchi, ha proposto ricorso contro l’Agenzia dell’Entrate riguardo un accertamento svolto da quest’ ultima nel 2005 con il quale fu rettificato l’imponibile della contribuente. La società aveva sostenuto una spesa di 210.000 euro, contabilizzata come spesa pubblicitaria a favore di un artista in cambio di sponsorizzazione durante gli eventi artistici a cui avrebbe partecipato. L’Agenzia dell’Entrate sosteneva che queste spese non fossero inerenti all’attività della società e che fossero una cifra abnorme rispetto ai ricavi (39%) chiudendo addirittura in perdita, riconoscendo quindi la deducibilità del solo importo al netto dei costi di sponsorizzazione.
Il fatto giungeva alla Corte di Cassazione dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, favorevole dell’Agenzia delle Entrate.
Questa sentenza si lega principalmente al concetto di inerenza, di cui vi è assenza di nozione giuridica. Tenendo presente delle varie interpretazioni date al concetto durante il giudizio, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso poichè ribadiva l’incongruenza tra l’oggetto dell’attività d’impresa e la generalità dei soggetti interessati all’attività artistica del pittore, sottolineando inoltre quanto la cifra sia abnorme in relazione al fatturato della società.
Pertanto la Corte di Cassazione con sentenza n. 2597 del 12 ottobre 2021 condannava la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in 3.800,00 euro per competenze, oltre spese prenotate a debito.