Quando il campo da tennis paga l’IMU

Il campo da tennis di pertinenza di un condominio è assoggettato ad IMU quando non si dimostrano le condizioni che ne motivino l’esenzione fiscale. È quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14463/2016.

Il fatto

Il Comune di Gallarate, con avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, contestava ad un Supercondominio il mancato assoggettamento del tributo di un’area di mq 1231 sulla quale erano stati realizzati due campi da tennis. Il Supercondominio ricorreva e la Ctp di Varese respingeva il ricorso. La Ctr di Milano ribaltava la sentenza riconoscendo la sussistenza del tributo essendosi verificate le condizioni previste dall’ articolo 7, comma 1, lettera b, del Dlgs 504/1992 e dall’articolo 73, comma 1, lettera c, del Dpr 917/1986, cioè la pratica di attività sportiva e la natura non commerciale del soggetto passivo, nel caso il Supercondominio.

La decisione della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del Comune ricorrente rilevando che la Ctr si è limitata a dare atto della natura di “ente privato” del Supercondominio, ritenendolo insufficiente sul piano oggettivo, a giustificare l’esenzione dell’ICI, essendo gli enti esentati solo quelli che, avendo la natura di enti non commerciali, siano diretti utilizzatori dell’immobile, inoltre il giudice regionale avrebbe dovuto accertare la reale inapplicabilità del tributo ed in proposito, la Corte, cita particolarmente la sentenza recentemente espressa dalla stessa Cassazione n. 6711/2015, richiamando la circolare Dipartimento delle finanze n. 2/DF che fissa  le condizioni per l’esenzione per le attività sportive:

  • L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002.
  • Il soggetto passivo nell’immobile deve esclusivamente svolgere attività sportiva agonistica organizzata direttamente, quali gare di campionato, tornei, corsi, e non si limiti a mettere a disposizione l’immobile per l’esercizio individuale dello sport quali affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi.

La Corte accoglie il ricorso per manifesta infondatezza, rinviando per un nuovo esame a diversa sezione della Ctr della Lombardia.

Ordinanza 14663-2016 Cassazione

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