Quale futuro per le associazioni culturali non iscritte al Runts?
Il Ministero del Lavoro ha recentemente comunicato l’avvio della richiesta di autorizzazione dei nuovi regimi fiscali per gli enti iscritti al Terzo Settore alla Commissione Europea che, se arriverà entro la fine di quest’anno, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
Con l’entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali previsti per gli enti del Terzo Settore diventeranno pienamente operative le disposizioni fiscali del Terzo Settore e non risulteranno più applicabili agli Ets le norme che disciplinavano gli enti non commerciali residenti, ovvero l’art. 143 comma 3 del Tuir sulla “non tassabilità dei fondi derivanti dalle raccolte pubbliche occasionali e i contributi corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni”, l’art. 145, Regime forfetario degli enti non commerciali, l’art. 148, Enti di tipo associativo e l’art. 149, Perdita della qualifica di ente non commerciale. Inoltre non saranno più applicabili i regimi fiscali di cui alla Legge 398/1991, l’art. 6 del D.P.R. 601/1973 in merito al dimezzamento dell’aliquota Ires a favore di taluni soggetti indicati nel testo della norma e il DLgs n. 460/97 recante le disposizioni fiscali per le Onlus.
È quindi opportuno fare una riflessione sulle conseguenze fiscali per tutti gli enti non commerciali che decidono di restare fuori dal terzo settore.
Le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica alla persona non potranno più beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148 comma 3 del Tuir, a quindi assoggettarle a tassazione, in quanto l’art. 89 comma 4 del Codice del Terzo Settore ha ridotto l’ambito di applicazione alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”.
Inoltre sarà ridotta l’applicazione della Legge 398/1991 in quanto verranno abrogati gli artt. 9-bis del DL 417/91 e 2 comma 31 della L. 350/2003 che riconoscono l’applicazione del medesimo, rispettivamente, alle associazioni senza scopo di lucro e pro loco e alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
L’unico regime fiscale che non è stato modificato dal Codice del Terzo Settore è il regime forfetario di cui all’art. 145 del Tuir che potrà ancora essere applicato dalle associazioni non iscritte al Terzo Settore.
È quanto mai opportuno valutare l’ingresso al Terzo Settore per le associazioni culturali che troverebbero numerosi benefici accedendo tra i quali l’applicazione di un regime fiscale che prevede la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, una tassazione agevolata in caso di svolgimento di attività commerciale in diretta attuazione dell’oggetto sociale e la possibilità di beneficiare del 5 per mille, accreditandosi in fase di iscrizione.
Qualora non intervenga l’autorizzazione dalla Commissione Europea entro il 31/12/2022, situazione non auspicabile dopo questi anni di transizione, le norme in vigore oggi manterranno la loro applicazione.