Può non essere responsabile in solido verso il fisco il gestore del circolo
Il solo fatto di ricoprire la carica di legale rappresentante o di soggetto che ricopre incarichi in un associazione non rappresenta causa di responsabilità in solido in relazione ai debiti tributari della stessa. Ne deriva che l’organismo che richieda in giudizio tale responsabilità deve poter dimostrare la reale attività gestoria del rappresentante o soggetto che ricopre incarichi all’interno dell’associazione. Questo vale anche quando il debitore è il Fisco, come ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12473/2015.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate in sede di controllo di un circolo culturale, riscontrava anomalie tali da riqualificarlo come night club con annesso bar, con conseguente assoggettamento ai fini IRES, IRAP ed IVA e sanzioni dovute per l’anno 2004, ritenendo responsabile in solido il legale rappresentante, notificandogli una cartella di pagamento quale coobbligato solidale del Circolo culturale, al cui interno ricopriva la carica di Presidente.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso in Cassazione contro la sentenza resa dalla CTR Veneto n. 46/2013, che nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto la illegittimità della cartella di pagamento, motivandolo con tre specifiche obiezioni.
La Cassazione accoglieva una di esse, rigettando le altre censure con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto per nuovo esame. Sottolineando che compete al giudice di merito, con elementi probatori dimostrare il reale coinvolgimento nell’attività gestoria del rappresentate o soggetto che ricopre incarichi all’interno dell’associazione.