Professional track days: a fatturare sono le scuderie, non l’organizzatore

La società che svolge tale attività, residente in uno Stato extra-Ue, non ha l’obbligo di nominare, ai fini Iva, un rappresentante fiscale in Italia oppure di operare mediante una legal entity. Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 99 del 5 aprile 2019.

Quotidiano Fisco – Il Sole 24 Ore – 6 aprile 2018

Per le gare sportive automobilistiche organizzatore estero senza rappresentante fiscale

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

I Professional track days organizzati su circuiti automobilistici nazionali da una società extracomunitaria devono essere autofatturati dalle scuderie professionistiche italiane clienti.

Questo è quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 99 di ieri, in merito al trattamento Iva applicabile all’attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi (cosiddetti Professional track days), su circuiti nazionali, effettuata da una società non residente, senza stabile organizzazione in Italia, nei confronti di scuderie automobilistiche professionistiche italiane.

In particolare, la società non residente fornisce ai propri clienti un calendario di eventi sportivi (sessioni di prove automobilistiche), organizzati su circuiti automobilistici siti in Italia, acquisiti in diritto d’uso temporaneo, che permette loro di pianificare le attività annuali di allenamento dei piloti e lo sviluppo tecnico delle autovetture, in funzione delle loro esigenze di partecipazione ai campionati di automobilismo.

Il quesito verte sulla riconducibilità di tale attività, ai fini della territorialità Iva, tra le operazioni di cui all’articolo 7-ter o tra quelle di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972 e, conseguentemente, sulla necessità del prestatore non residente di acquisire in Italia una rappresentanza fiscale al fine di adempiere ai relativi adempimenti di fatturazione e registrazione.

L’attività svolta dalla società non si limita alla messa a disposizione del circuito, bensì si caratterizza in una serie di fasi che vanno dalla programmazione, organizzazione e promozione alla gestione delle sessioni del test (ad esempio, accoglienza dei team, consegna delle chiavi, predisposizione del circuito, stampa e distribuzione dei report forniti dal sistema di cronometraggio).

La società istante, pertanto, ritenendo che l’attività preponderante e principale sia la complessa attività di programmazione, organizzazione e gestione delle prove automobilistiche e che, invece, la locazione temporanea del circuito, seppur essenziale, sia meramente accessoria, sostiene la riconducibilità delle proprie prestazioni tra le operazioni di cui all’articolo 7-ter e, conseguentemente, l’assenza dell’obbligo di acquisire in Italia una posizione Iva.

L’agenzia delle Entrate, innanzitutto, conferma l’interpretazione della società istante stabilendo che la prestazione da essa erogata nei confronti di committenti italiani soggetti passivi Iva è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972. Conseguentemente, trovando applicazione l’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, gli adempimenti relativi alla all’applicazione dell’imposta sono a carico delle scuderie automobilistiche professionistiche italiane (committenti soggetti passivi stabiliti in Italia). Pertanto, non dovendo fatturare le proprie prestazioni la società non residente non ha l’obbligo di nominare, ai fini Iva, un rappresentante fiscale in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2019 04 08 organizzazione di eventi sportivi e territorialità iva

Professional track days a fatturare… FO (05-04-2019)

Risposta n. 99 del 5 aprile 2019 AdE

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile