Prima del Registro CONI le Federazione ed EPS certificatori della qualifica
Prima dell’introduzione del Registro CONI l’unico requisito per il riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica era l’affiliazione ad una Federazione o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dalle Leggi vigenti, questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 30010 depositata il 26 ottobre 2021.
Fatti in Causa: Una associazione sportiva dilettantistica veniva raggiunta da avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2005 all’esito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza. Tale avviso, disconosceva la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e i connessi benefici fiscali di cui alla Legge 398/1991 e assoggettava dunque ad Iva e Imposte le entrate derivanti da attività commerciale con irrorazione di sanzioni per omessi versamenti di ritenute alla fonte in qualità di sostituto d’imposta.
L’asd depositava ricorso prima dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria che accoglieva le motivazioni delle entrate e lo respingeva, successivamente alla Commissione Regionale Tributaria che al contrario accoglieva l’appello dell’asd ritenendo valide le sue ragioni e riscrivendo la decisione di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva a tale decisione in Cassazione basando il ricorso su un unico motivo ovvero che l’asd risultava affiliata alla Federazione Sportiva Palla Tamburello solo dal 2006 e, seppur l’introduzione del Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche è avvenuta a far data dal 25/01/2008 con effetto retroattivo, tale retroattività non avrebbe comunque essere antecedente al 01/1/2006 in quanto l’asd non risultava essere affiliata alla Federazione Sportiva.
Il ricorso è ritenuto inammissibile dal Giudice in quanto il requisito per un ente sportivo di essere qualificato come associazione sportiva dilettantistica con conseguente adozione del regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 è ancorato all’affiliazione ad una Federazione Sportiva o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dalel Leggi vigenti e non al riconoscimento Sportivo attribuito al CONI. Solo successivamente all’introduzione del Registro Unico delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, al CONI è stato attribuito il ruolo di «unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche», tenute ad acquisire apposito riconoscimento del Comitato (il quale «trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi»).
L’agenzia pertanto cade in errore volendo ancorare l’applicazione della Legge 398/1991 all’iscrizione presso il Registro CONI poiché nel periodo d’imposta 2005, l’unico requisito era l’affiliazione ad una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva Nazionale riconosciuto.
Si fa presente infine che l’asd, nel periodo d’imposta 2005 era affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana, motivo per il quale fruisce della qualifica di associazione sportiva dilettantistica e gode dei benefici di cui alla Legge 398/1991.
Per questi motivi il Giudice dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia a rifondere integralmente l’asd delle spese legali sostenute.