Permangono le agevolazioni per ASD per la cura di cavalli per attività sportiva

Il servizio di custodia, cura e pernottamento di cavalli è considerata accessoria all’attività equestre, beneficiando pertanto dello stesso trattamento fiscale previsto dallo sport dilettantistico e a nulla rilevano le diverse tariffe e sconti applicati. È quanto si deduce dalla della C.T. Prov. Milano Sentenza n. 9408/2016.

da Eutekne del 30 gennaio 2017

L’ASD non perde le agevolazioni con la cura degli animali per attività sportiva

Lo sport equestre ricomprende, ai fini istituzionali, l’accoglienza dei cavalli quindi gli introiti scontano il regime fiscale di favore

di Alessandro BORGOGLIO

Il servizio di accudimento, cura e pernottamento di cavalli costituisce attività accessoria e complementare a quella sportiva equestre e, quindi, sconta lo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per il settore dello sport dilettantistico, che, peraltro, non può essere negato per la presenza di politiche di prezzi differenziati, sconti applicati a vario titolo e pubblicità. È quanto si desume dalla sentenza n. 9408/2016 della C.T. Prov. Milano.

La pronuncia trae origine dal caso di una associazione sportiva dilettantistica che svolgeva la sua attività nel settore dell’equitazione e che, in tale ambito, offriva anche il servizio di pernottamento e cura dei cavalli.
L’Amministrazione finanziaria, controllando la posizione fiscale dell’associazione, aveva contestato il fatto che l’attività di pernottamento e accudimento di cavalli, preponderante rispetto allo svolgimento marginale dell’attività sportiva vera e propria, avrebbe integrato le caratteristiche di un’attività commerciale e, come tale, non rientrante nelle agevolazioni previste per il settore dello sport dilettantistico.

Il collegio provinciale, però, accogliendo le osservazioni della contribuente, ha stabilito che il servizio di pensionamento degli animali non è scindibile dall’attività sportiva, in quanto la cura dell’animale rientra, a tutti gli effetti, tra le azioni inerenti e conseguenti lo svolgimento di detta attività sportiva. In sostanza, la pratica dello sport equestre ricomprende anche, ai fini istituzionali, l’accoglienza e la cura dei cavalli e, pertanto i relativi introiti devono scontare il regime fiscale di favore previsto per lo sport dilettantistico.

Il Fisco, inoltre, aveva eccepito la violazione dell’art. 148 del TUIR che detassa le attività istituzionali di tali enti associativi. In particolare, l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato il mancato rispetto di alcune delle clausole che il predetto articolo impone, nonché l’applicazione di tariffe e prezzi differenziati a seconda dei servizi offerti, oltre che il ricorso a servizi pubblicitari per promuovere l’attività, facendo tutto ciò presumere che si trattasse invero di una vera e propria attività commerciale, la quale, quindi, non avrebbe potuto fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991.

La contribuente ribatteva che, ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUIR, per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e quindi non poteva porsi in discussione la legittimità dell’applicazione di prezzi specifici differenziati in funzione dei vari servizi offerti.
I giudici di merito anche su questo punto hanno dato ragione alla contribuente, affermando che pubblicità, prezzi differenziati e sconti non violano in alcun modo le disposizioni dell’art. 148 sopra menzionato.

Prezzi differenziati e sconti non violano le disposizioni ex art. 148 del TUIR

In effetti, in tal senso si erano già pronunciati altri giudici di merito, stabilendo, in un caso analogo, che la palestra, organizzata sotto la forma giuridica dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD), non decade dalle agevolazioni previste per tali associazioni, anche qualora richieda quote associative ulteriori per i vari corsi frequentati dai singoli iscritti (cfr. C.T. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 260/2/16; in senso conforme: C.T. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 229/2/16). Si ricorda, peraltro, che, secondo la C.T. Reg. di Napoli, l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica non è incompatibile con quello di un’attività commerciale (cfr. sentenza n. 7555/34/2015).

Nel caso oggetto della sentenza in commento, tuttavia, qualche perplessità suscita la decisione del collegio di merito alla luce del fatto – a quanto risulta dalla parte motiva, incontestato, anzi confermato – che l’associazione sportiva dilettantistica avesse “ereditato” l’attività contestata da una precedente srl, avente la medesima compagine sociale “familiare”, la stessa struttura amministrativa, uguale rappresentanza e sede legale.

Su tale aspetto, benché evidenziato dal Fisco, in effetti, i giudici provinciali non si sono neppure pronunciati, concentrando invece l’attenzione sul merito della ricostruzione reddituale analitico-induttiva, operata dal Fisco sulla base dei prezzi di pensionamento dei cavalli e del numero delle notti utili desunto dal libro presenze degli animali tenuto ai fini dell’ASL, ritenendo un simile accertamento non legittimo per la presenza di scritture contabili regolari.

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C.T. Prov. Milano 13.12.2016 n. 9408-42-16

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