Perdita della qualifica di ente non commerciale per le ASD

Gli enti non commerciali, affinché possano godere di tutte e agevolazioni fiscali previste, devono adempiere a tutta una serie di obblighi formali in fase di costituzione e rispettare il principio di effettività,

 ovvero privilegiare lo svolgimento dell’attività istituzionale che caratterizza l’ente rispetto a quella commerciale.
Per quanto concerne gli obblighi formali viene in nostro soccorso l’art.148 del TUIR il quale prevede che negli atti costitutivi o statuti, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, siano presenti le seguenti clausole obbligatorie:
– divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione;
– obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad altre associazioni con finalità analoghe;
– uniformità del rapporto associativo con pari garanzie a tutti i soci, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo a tutti i soci maggiorenni il diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi;
– l’obbligo di predisporre e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario annuale;
– eleggibilità libera degli organi amministrativi, con principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, i criteri della loro ammissione ed esclusione e idonee forme di pubblicità per la convocazione delle assemblee;
– intrasmissibilità della quota associativa.

Tale qualifica di ente non commerciale tuttavia non è acquisita ex legis ma deve periodicamente essere valutata poiché a lato dell’attività istituzionale può essere svolta anche un’attività commerciale, legittima se rivolta ad accrescere i fondi dell’associazione, la quale però non deve superare certi parametri numerici che potrebbero sfociare nella perdita della qualifica di ente non commerciale.
L’art. 149 del TUIR al primo comma recita “Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.” ed inoltre elenca una serie di cause che possono far decadere l’ente dalla categoria di non profit e di tutti i benefici di legge che sono previsti. La perdita del requisito deve essere valutata nell’ambito di un giudizio complessivo attribuito all’ente e non al solo verificarsi di una o più delle cause citate dall’art.149. La perdita della qualifica di ente non commerciale opera dal 1° gennaio dell’esercizio in corso pertanto è necessario provvedere a una rivisitazione dell’ente per adeguarlo alla qualifica di soggetto profit.
L’art. 90 della legge 289/2002 al comma 11 prevede  l’estromissione delle associazioni sportive dilettantistiche dalla perdita della qualifica di ente non commerciale. Il legislatore, con tale esclusione, ha ritenuto di non penalizzare eccessivamente il mondo sportivo dilettantistico che spesso sopravvive prevalentemente grazie agli incassi commerciali quali sponsorizzazioni, pubblicità e titoli di ingresso alle manifestazione.

Tuttavia questa estromissione non è da considerarsi una condizione inappellabile e incontestabile. Infatti una sentenza prodotta dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna fa da battistrada e da prassi per le associazioni sportive dilettantistiche: la perdita della qualifica di ente non commerciale è applicabile anche per le associazioni sportive dilettantistiche.
È il caso di una asd alla quale veniva contestata la qualifica di ente non commerciale e di conseguenza il disconoscimento di tutti i benefici fiscali connessi a tale qualifica.
Le motivazioni a sostegno di tale contestazione sono motivate da varie mancanze dei requisiti basilari per il riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica. Tra le più rilevanti citiamo: irregolarità nella tenuta del libro soci, assenza di democraticità interna, assenza di vincolo associativo, anomalie nel rendiconto economico, omissione di comunicazione al pubblico della natura dilettantistica, mancata tracciabilità dei pagamenti. In base a tali rilievi l’Agenzia delle Entrate considerava l’associazione operante con criteri di pura commercialità.
L’associazione si opponeva impugnando il verbale di accertamento, sostenendo a supporto dell’attività non profit dell’ente che la promozione sportiva a favore degli associati veniva svolta nell’ambito di manifestazione organizzate dalla stessa e da amministrazioni comunali di tornei e competizioni sportive e cene sociali, inoltre sottolineava che la stessa era affiliata alla Federazione sportiva riconosciuta dal CONI e l’iscrizione al registro nazionale delle aa.ss.dd.
La CTP di Modena, con sentenza respingeva il ricorso, ritenendo non fondato e avvalorando come concrete le prove evidenziate nel PVC delle Agenzia delle Entrate.
L’associazione si appellava alla sentenza di primo grado adducendo la motivazione che non furono esaminati gli elementi di fatto dedotti nel ricorso originario.
La Commissione tributaria Regionale di Bologna con la sentenza n. 83 del 17 dicembre 2013 ribadiva quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate prima e dal CTP di Modena dopo, rimarcando tra l’altro che gli aspetti formali di affiliazione alla Federazione Sportiva, all’ente di promozione sportiva e l’iscrizione nel registro nazionale delle aa.ss.dd. non sono elementi sufficienti, a parere del Collegio, volti a caratterizzare la qualifica fiscale dell’ente in relazione alla fruizione di un regime di favore, inoltre, a causa delle gravi irregolarità riscontrate riteneva inapplicabile l’estromissione dell’associazione sportiva dilettantistica dalla perdita di qualifica di ente non commerciale, come previsto dall’art. 149 del TUIR comma 4.
Una sentenza che desta alcune perplessità anche se condivisibile su più punti, da qui la stretta necessità da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nel dover ottemperare correttamente agli adempimenti formali e sostanziali obbligatori per il riconoscimento della qualifica non profit delle stesse al fine di affrontare con tranquillità un ipotetico accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, tendenzialmente attiva nello scovare attività commerciali travestite da attività istituzionali.

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