Perché il “Modello EAS”

Premessa
Gli enti di tipo associativo, al fine di conservare le agevolazioni di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’iva sui corrispettivi, quote e contributi di cui all’articolo 148

 del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e di consentire gli opportuni controlli, per una più ampia informazione e conoscenza delle associazioni e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche, devono comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali con l’invio del modello EAS come approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, in applicazione del disposto dell’articolo 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Chi deve inviare il modello 
Sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dall’ articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Sono pertanto tenute alla trasmissione del Modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, indipendentemente dalla circostanza che tali corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
L’onere della trasmissione del modello EAS spetta  anche alle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Chi è esonerato 
Non sono tenuti alla presentazione del modello le associazioni che sono esonerate per espressa previsione normativa o gli enti che sono esclusi per la mancanza dei presupposti di legge, quali:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995 (attività di vendita occasionali, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale);
  • le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali.

Modalità di presentazione  
Il modello EAS deve essere spedito all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica direttamente dall’ente interessato tramite Fisconline, oppure tramite intermediari abilitati al servizio Entratel, che dovranno rilasciare l’impegno alla trasmissione telematica.
Al fine di evitare inutili duplicazioni di comunicazioni, da parte degli Enti associativi dei medesimi dati e notizie rilevanti ai fini fiscali che sono già in possesso dell’Amministrazione pubblica, è possibile presentare il modello EAS con modalità semplificate  secondo le istruzioni al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009.
Possono quindi presentare il modello EAS semplificato i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’ANCI, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Termini di presentazione
Il modello per la trasmissione dei dati deve essere inviato, in via telematica  direttamente dall’ente interessato, oppure tramite intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. l’Agenzia delle Entrate, con propria risoluzione n. 125 E del 6 dicembre 2010 ha precisato che non è necessario presentare il Modello EAS per comunicare variazioni di dati che sono già in possesso dell’amministrazione finanziaria, ad esempio, come avviene nel caso in cui sia cambiato il legale rappresentante dell’ente e la comunicazione sia già stata effettuata con la presentazione degli appositi  modelli  AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA o AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro 60 giorni da fatto modificativo, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Omessa o tardiva presentazione 
Enti che non hanno inviato il modello EAS. L’omessa presentazione del modello EAS è sanabile, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 110 E del 12 dicembre 2012, mediante la c.d. “remissione in bonis”.
Detta risoluzione cita la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, che reca i primi chiarimenti in merito alla remissione in bonis, particolare forma di ravvedimento operoso volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti  precludano la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. La circolare precisa, al paragrafo 1.3.1, che per beneficiare di tale istituto gli enti associativi in possesso dei requisiti  richiesti dalla norma, che non hanno inviato il modello EAS entro i termini previsti, possano comunque usufruire dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile vale a dire, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione e versando contestualmente una sanzione pari a euro 258,00.
Enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini. La risoluzione citata fa presente che i soggetti che hanno inviato il modello EAS oltre i termini previsti e vogliano sanare la propria posizione utilizzando l’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione,  ma, fermo restando il possesso dei requisiti, devono versare unicamente la sanzione pari a euro 258,00 entro i termini precedentemente indicati, utilizzando il mod. F24, codice tributo “8114” e come anno di riferimento l’anno per il quale si effettua il versamento.

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile